Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il principio di assorbimento in materia cautelare reale: nessuna rivalutazione del fumus commissi delicti dopo il passaggio dal sequestro preventivo alla confisca (di Francesca Tribisonna)


Il contributo indaga l’ammissibilità della rivalutazione dei presupposti della misura cautelare reale in seguito al deposito della sentenza di primo grado cui si accompagni il passaggio dallo strumento reale del sequestro preventivo alla definitiva misura della confisca. L’Autrice esclude che il procedimento incidentale de libertate possa delibare gli stessi fatti in modo differente rispetto al procedimento di primo grado. Gli argomenti invocati consistono, da una parte, nel rispetto delle esigenze di certezza e razionalità del sistema e, dall’altra parte, nella funzione servente attribuita al procedimento cautelare rispetto a quello di merito.

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The absorption principle in precautionary measures concerning real property: no revaluation of fumus commissi delicti after the transition from preventive seizure to the confiscation

The article analyses the admissibility of the revaluation of the legal basis for precautionary measures concerning real property following the judgement of the first instance and the transition from preventive seizure to the definitive measure of confiscation. The author, in particular, excludes that the de libertate proceedings may qualify the same facts in a different way compared to the previous judgement. The grounds consist, on the one hand, in compliance with the requirements of certainty and rationality of the legal system and, on the other hand, in the serving function assigned to the preliminary procedure compared to that of merit.

La problematica sottoposta all’attenzione della Corte Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione è stata investita del ricorso di un imputato avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze aveva rigettato una richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal giudice del dibattimento a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. In particolare, il provvedimento cautelare finalizzato alla confisca di beni mobili ed immobili – appartenenti al prevenuto o all’impresa ai sensi della l. n. 231 del 2001 – era stato adottato successivamente alla sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il legale rappresentante dell’impresa stessa alla pena di giustizia una volta accertatane la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 321 c.p., per avere egli conseguito, con atto corruttivo, profitto consistente in un risparmio di imposta. La problematica affrontata attiene, dunque, alla possibilità o meno di ricorrere agli ordinari strumenti di impugnazione delle cautele reali per mettere in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti, una volta che sia intervenuto un giudizio, seppur non definitivo, di colpevolezza e, correlativamente, si sia passati dalla misura reale del sequestro preventivo a quella della confisca. Nel momento in cui il giudice del merito addiviene ad un pronunciamento relativo alla sussistenza o meno di responsabilità penale – pur non avente ancora lo stigma dell’irrevocabilità, trattandosi di decisione suscettibile di rivalutazione nei successivi gradi di giudizio poiché non ancora passata in giudicato – egli assume, com’è ovvio, una precisa posizione in ordine alla configurabilità del reato ipotizzato, oltreché, chiaramente, alla responsabilità del suo autore. Ebbene, proprio il giudizio effettuato in sede di cognizione in ordine alla configurabilità del reato ipotizzato, a ben vedere, non è altro che ciò che legittima anche l’applicazione della misura ablativa di natura patrimoniale costituendone il presupposto. Si pone, dunque, inevitabilmente, un problema in termini di rivalutazione di quel dato che potrebbe avere rilievo in sede cautelare, oltreché di cognizione. La risposta dei giudici di legittimità, categorica nelle sue conclusioni, non tarda ad arrivare nel senso che una volta che sia intervenuta la sentenza di condanna di primo grado, cui si accompagni il passaggio dallo strumento reale del sequestro preventivo alla definitiva misura della confisca non possono più venire in discussione i presupposti della misura cautelare, dovendosi piuttosto ricondursi ogni contestazione a quella di merito esercitabile con l’impugnazione della sentenza. Infatti, a mente del disposto di cui all’art. 579, comma 3, [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017