DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 82, 83 E 84, LETT. F), G), H), I), L) E M), DELLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103
di Ada Famiglietti
(D.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
Il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (G.U., 19 febbraio 2018, n. 41), porta a compimento la riforma dei giudizi di impugnazione, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 103 del 2017. L’intervento di modifica, che dedica particolare attenzione all’appello, è relativo alla legittimazione soggettiva e oggettiva ad impugnare.
In primo luogo, nell’art. 568 c.p.p., dedicato ai principi generali delle impugnazioni, norma di contemperamento tra la struttura oggettiva dei rimedi e la legittimazione soggettiva, si introduce un comma 4-bis. Si prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione. Non stupisce la collocazione sistematica della disposizione, inserita subito dopo la norma concernente l’interesse all’impugnazione. Si accentua, infatti, il ruolo di parte dell’organo di accusa, determinando conseguenze non soltanto sulla legittimazione all’appello ma anche sull’interesse, requisito di ammissibilità. Si completa, pertanto, il disegno di riduzione della legittimazione del p.m. all’appello ai soli casi in cui esprime il ruolo di parte antagonista dell’imputato.
Il decreto in esame riduce l’area della legittimazione all’appello sia per il pubblico ministero sia per l’imputato, al fine di equiparare il sacrificio in termini di accesso all’impugnativa. In questa prospettiva è stato valorizzato il ruolo di parte del pubblico ministero che può presentare appello avverso tutte le sentenze di proscioglimento, in ossequio al principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Le sentenze di condanna, invece, sono appellabili dal pubblico ministero soltanto nelle ipotesi di modifica del titolo del reato, esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale, sostituzione della pena ordinaria, ai sensi del nuovo art. 593, comma 1, c.p.p. Resta fermo quanto previsto in materia di appellabilità delle sentenze di condanna emesse all’esito del rito abbreviato, del patteggiamento, delle sentenze di condanna predibattimentali, nonché in tema di impugnazione delle sentenze relative alle misure di sicurezza.
Infine, viene finalmente sancita l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa. All’esito, infatti, dei molteplici interventi della Corte costituzionale sull’appellabilità delle sentenze di proscioglimento, a seguito della l. 20 febbraio 2006, n. [continua..]