Le Sezioni unite hanno affrontato il tema della notifica irrituale eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p. In particolare, se la nullità debba ritenersi sanata allorquando l’eccezione, sollevata tempestivamente dal difensore, non sia accompagnata dall’allegazione di circostanze impeditive della effettiva conoscenza da parte dell’imputato. Con la pronuncia in commento la Corte pare operare un’inversione di rotta rispetto ai precedenti orientamenti escludendo l’automatica sanatoria. Ciò offre l’incipit per esaminare l’evoluzione della ‘normativa giurisprudenziale’ in tema di notificazioni all’imputato, alla luce del difficile equilibrio tra gli interessi primari, evidenziando la necessità di un intervento legislativo capace di riequilibrare gli assetti.
Unorthodox notification to the defendant: the need for a legislative intervention The join sessions of the "Corte di cassazione", Italian highest court, have discussed the subject of the unorthodox notification to the legal team of the defendant in accordance to art. 157, sub 8-bis of c.p.p.
Specifically, it was discussed if the non-compliance of the procedure was to be considered remedied, even when an immediate and timely claim against such procedure, raised by the defendant legal team, was not supported by proof of the circumstances that would have prevented the defendant from knowing of the notification.
With this approach the Court seems to have operated a U-turn with regards to previous opinions on this matter, whereby the possibility of an automatic remedial is not longer a possibility.
The above gives the opportunity of reconsider the evolution of the norms that regulate the matter of notification to the defendant, in the light of the difficult balance among the interests of the parties involved, thus highlighting the need of a further legislative intervention aimed at redressing the current situation.
PREMESSA
Con la sentenza in commento [1] le Sezioni unite, a distanza di pochi anni [2], sono tornate a pronunciarsi sul tema delle notificazioni.
Questa volta sono intervenute per risolvere il contrasto circa la latitudine applicativa dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p. [3] che consente di eseguire presso il difensore di fiducia [4], se nominato, le notifiche, in favore dell’imputato non detenuto, successive alle prime, salvi i casi in cui abbia eletto (o dichiarato) [5] domicilio altrove o lo stesso difensore [6] abbia immediatamente comunicato all’autorità che procede di non volere accettare la notificazione.
In sostanza, l’operatività dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p. [7] termina quando l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio, perché la presunzione legale, che si innesca con tale disposizione, deve soccombere alla diversa volontà dell’interessato; e ciò è rimarcato tanto dalla disposizione, ovvero nell’incipit [8] dell’articolo in parola, quanto dalla giurisprudenza [9].
Ineccepibile, del resto, l’osservazione che le presunzioni non possono prevalere sulla diversa volontà dell’interessato che, eleggendo il domicilio, «indica l’esistenza di un vincolo fiduciario con un diverso luogo e diverse persone» [10]: ogni vulnus al diritto di conoscenza degli atti deve essere inteso «cum grano salis» [11].
D’altronde la disciplina delle notificazioni in favore dell’imputato non detenuto è improntata all’esigenza di garantire la certezza di una conoscenza effettiva e sollecita degli atti [12].
E ciò è particolarmente importante al fine di armonizzare il sistema per assicurare un giusto equilibrio tra diritto di difesa e speditezza processuale o, più efficacemente, tra garanzie difensive ed efficienza giurisdizionale.
In questa logica, allora, occorre preliminarmente distinguere la disciplina dettata dall’art. 157, comma 8-bis, c.p.p. inerente alle modalità di notifica degli atti, da quella dell’art. 161, comma 4, c.p.p. [13] tesa ad individuare i luoghi della notificazione, perché l’impropria sovrapposizione delle norme rischia di generare numerose incertezze nella giurisprudenza [14].
Va precisato, dunque, in riferimento all’operatività di ciascuna, che la prima (art. 157, comma 8-bis, c.p.p.) fonda sulla condotta dell’imputato che, ricevuta la prima notifica, nomina un difensore di fiducia, ma senza aver eletto o dichiarato domicilio; viceversa, in presenza di tale dichiarazione, solo nel caso in cui la stessa dovesse risultare inidonea [15], insufficiente o dovesse mutare e non essere comunicata, la notifica può essere eseguita presso [continua..]