L’articolo offre un commento “a prima lettura” del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, che ha provveduto alla implementazione nell’ordinamento italiano della direttiva in tema di OEI. L’analisi delle linee portanti del provvedimento è condotta tenendo conto dei commenti dottrinali in materia e, soprattutto, dei lavori preparatori e delle contestuali riforme al Libro XI del codice di rito.
Le scelte del legislatore italiano, fedeli al provvedimento dell’Unione, confermano la novità dell’inedito strumento di assistenza giudiziaria, incentrato su una stretta ed esclusiva collaborazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
New Perspectives on Judicial Cooperation: the European Investigation Order in Criminal Matters The paper offers a prompt analysis of the legislative decree [l.d.] n. 108 of June 21st, 2017, that transposes in the Italian legal system the EU directive regarding the European Investigation Order in criminal matters.
The analysis of the core features of the l.d. n. 108/2017 is based on a close examination of the scholarship on the subjects and more specifically on the current reformations regarding the 11th book of the criminal procedure code.
The choices of the Italian legislator follow closely the spirit of the European directive. They endorse the new tool of judicial cooperation in criminal matters that turns focuses on a close and exclusive collaborations between the judicial authorities of the Member States.
TRADIZIONE, LIBRO XI E PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO
L’implementazione anche nel nostro Paese della Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 [1] con il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 precede di pochi mesi l’entrata in vigore della riforma del Libro XI del codice di rito ed è quasi contestuale alla ratifica e alla esecuzione della Convenzione di assistenza giudiziaria del 2000 [2].
Anche senza prendere in esame i numerosissimi provvedimenti che negli ultimi due anni hanno dato attuazione alle decisioni quadro ed alle direttive che da tempo attendevano di essere trasposte nel nostro ordinamento [3], la lettura del decreto dedicato all’ordine investigativo europeo (“OEI”) non può prescindere da un contesto per molti aspetti inedito. Nonostante i molteplici interventi legislativi non sempre siano frutto della medesima sensibilità, tutte le recenti novità normative in tema di assistenza e cooperazione giudiziaria penale contengono, in misura maggiore o minore, risposte diverse da quelle tradizionalmente legate alla storia degli Stati sovrani degli ultimi secoli.
Come è noto, la disciplina della cooperazione in materia penale è anzitutto un problema di rapporti tra Stati sovrani; taluni dei punti fermi radicati nella storia delle relazioni internazionali, ed ancora oggi presenti in numerose convenzioni di assistenza, danno la dimensione di quanto sia o possa essere diverso l’odierno scenario.
La consegna di un cittadino (prima suddito) ad un altro Stato per l’esecuzione di un certo provvedimento giurisdizionale di questo secondo Stato, l’esecuzione di un atto di indagine sul territorio di un altro Paese ovvero ancora, più in generale, il riconoscimento degli effetti di una decisione resa da un’autorità straniera nel proprio ordinamento sono tutte manifestazioni di quell’imperium di cui ciascuno Stato è particolarmente geloso. È pertanto comprensibile come ognuna di quelle attività sia sempre stata, sin dall’affermazione delle prime forme di sovranità, soggetta al consenso dello Stato a cui è domandata la cattura o il trasferimento della persona, la ricerca o l’assunzione di una prova, l’esecuzione di un dictum giurisprudenziale. È solo il sovrano che può concedere l’esercizio di forme di sovranità sul proprio territorio per conto di un altro sovrano. Ed è questa la ratio che spiega ancora oggi molti istituti propri della cooperazione giudiziaria penale: il “veto” (anche immotivato) del governo alla richiesta di cooperazione; la concessione dell’assistenza a condizioni di reciprocità ovvero alla sussistenza delle medesime ipotesi criminose nell’uno e nell’altro ordinamento affinché il potere istruttorio esercitato oltre confine sia funzionale ad accertare [continua..]