Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


Il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di giudizio abbreviato pronunciata nei confronti dell’imputato non comparso (Cass., sez. VI, 4 marzo 2019, n. 9435) Dopo l’intervento della l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha soppresso l’istituto della contumacia e introdotto il nuovo istituto della assenza, si è posta la questione relativa alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza emessa a conclusione del giudizio abbreviato, nell’ipotesi in cui il procedimento si sia celebrato senza la presenza dell’imputato. L’art. 442, comma 3, c.p.p. prevede infatti che la sentenza sia notificata all’imputato non comparso, ma la novella del 2014 ha messo in discussione la sopravvivenza della norma. Nell’impianto originario del codice non era possibile dichiarare la contumacia dell’imputato nell’u­dienza preliminare, fase processuale in cui si innesta la richiesta di giudizio abbreviato, e poiché, secondo quanto disponeva l’art. 548, comma 3, c.p.p., solo l’imputato formalmente dichiarato contumace aveva diritto alla notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza, era stato previsto all’art. 442, comma 3, c.p.p. che la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dovesse essere notificata all’im­putato comunque non comparso. Nel tempo il quadro normativo è progressivamente mutato prima grazie alla l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto la contumacia nell’udienza preliminare, poi dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha eliminato la contumacia, disciplinando il nuovo istituto dell’assenza. Secondo un orientamento giurisprudenziale, quest’ultimo provvedimento legislativo avrebbe implicitamente abrogato l’art. 442, comma 3, c.p.p. e l’art. 134 norme att. c.p.p.: l’istituto dell’assenza ha determinato la modifica dell’art. 548, comma 3, c.p.p., eliminando l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace; di conseguenza, ritenere necessaria la notifica della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato non solo non sarebbe giustificato, ma si presterebbe a censure di legittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del rito ordinario. Secondo questo orientamento, la persistenza dell’art. 442, comma 2, c.p.p. è dunque il frutto di un difetto di coordinamento con la l. n. 67 del 2014, che, nell’eliminare ogni riferimento all’isti­tuto della contumacia, ha omesso di eliminare tale norma (Cass., sez. I, 22 maggio 2018, n. 31049). Un opposto indirizzo giurisprudenziale, ritiene al contrario che l’art. 442, comma 3, c.p.p. e l’art. 134 norme att. c.p.p. siano tuttora vigenti e prevedano la notificazione all’imputato non comparso della sentenza, per estratto, emessa nel giudizio [continua..]

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