IMPUTAZIONE COATTA PER UN REATO DIVERSO DA QUELLO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, ABNORMITÀ E LEGITTIMAZIONE DELL’INDAGATO A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE
(Cass., sez. VI, 27dicembre 2017, n. 57598)
Come è noto, l’art. 409, comma 5, c.p.p. prevede che il giudice per le indagini preliminari quando non accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e non reputi necessarie ulteriori indagini, ritenendo sussistenti gli estremi per esercitare l’azione penale, disponga la formulazione dell’imputazione da parte dell’organo dell’accusa entro dieci giorni. La giurisprudenza di legittimità ha concordemente ritenuto che sia l’ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva presentato richiesta di archiviazione, costituiscono atti abnormi, in quanto esorbitano dalla sfera dei poteri del giudice per le indagini preliminari (Cass., sez. un., 30 gennaio 2014, n.4319; si veda anche Cass., sez. un., 17 giugno 2005, n. 22909): le Sezioni Unite hanno infatti affermato che il giudice delle indagini preliminari ha il potere di effettuare sulle indagini svolte dal pubblico ministero un controllo completo, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive dell’organo dell’accusa, il giudice potrà invitare il pubblico ministero a compiere nuove indagini ma, laddove queste riguardino altri soggetti o fatti, dovrà limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Diversamente risulterebbe violata la sfera di autonomia dell’organo inquirente nell’esercizio dell’azione penale.
Se dunque risulta pacifica l’abnormità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nell’ambito del controllo giurisdizionale sull’inazione del pubblico ministero, ordina l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per fatti di reato diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione, non altrettanto indiscussa è la sussistenza in capo all’indagato della legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso tale provvedimento.
Secondo un indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, l’unico soggetto legittimato ad impugnare mediante ricorso per cassazione il provvedimento, con il quale il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione e ordina l’imputazione coatta, è il pubblico ministero, perché in questa fase l’interlocuzione è esclusivamente tra giudice [continua..]