ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2016/680 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE IN AMBITO PENALE
Il 21 febbraio 2018 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in sede consultiva ha iniziato l’esame dell’atto del Governo n. 517, avente ad oggetto lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI”.
Il provvedimento, redatto nell’esercizio della delega conferita al Governo dagli artt. 1 e 11 della l. 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), ha ad oggetto la disciplina del trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche, nonché del trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio, o ad esso destinati, nel settore penale.
Con riguardo alla tecnica redazionale, si è optato per la predisposizione di un unico corpo normativo, volto a regolamentare il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell’autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.
In tal modo si propone di adottare un testo unitario, dedicato alla complessiva disciplina del trattamento dei dati personali in ambito penale, con l’obiettivo di creare un vero e proprio statuto, contenente principi generali di regolamentazione della materia.
In sintonia con la direttiva che si va ad attuare nell’ordinamento interno, si è inteso, innanzitutto, fornire una regolamentazione organica del trattamento dei dati personali delle persone fisiche per fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, la quale supera e sostituisce in gran parte quella attualmente contemplata nei titoli I e II della parte II del Codice sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), dedicati a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia.
Con specifico riferimento all’ambito giudiziario, attualmente trovano applicazione gli artt. 46-52 del Codice della privacy, concernenti i trattamenti svolti nell’esercizio delle funzioni sia civili che penali, ivi compresi quelli in materia di status giuridico ed economico del personale della magistratura che, seppure non direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, abbiano una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché quelli svolti [continua..]