Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le Sezioni Unite riaffermano il modello dell'appello cautelare incondizionato avverso il sequestro preventivo, senza effetti preclusivi per omesso riesame (di Carlo Morselli)


Il contributo – suddiviso idealmente in due parti, la seconda riservata ad una prospettiva de iure condendo – illustra ed analizza la sentenza delle Sezioni Unite in tema di sequestro preventivo, evocando il noto dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, se sia ammesso appello avverso l’ordinanza del giudice di merito senza il previo riesame. In assenza di una norma espressa, non derivano effetti preclusivi e l’istanza di revoca è validamente formulata. La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. Così, si riconosce l’intangibile potere di appello ex art. 332-bis c. p. p.

The United Sections reaffirm the model of the unconditional caution appeal against preventive seizure, without preclusive effects for omitted review

The contribution – divided ideally into two parts, the second reserved to a perspective de iure condendo – illustrates and analyses the sentence of the United Sections on the issue of preventive seizure, evoking the well-known debate, jurisprudential and doctrinal, if it is admitted appeal against the order of the judge of merit without the prior review. In theabsence of an express rule, there are no preclusive effects and the request for revocation is formulated validly. The timely failure of the interested party to make a request for re-examination against the application of a real precautionary measure does not preclude revocation due to the lack of applicability conditions, even in the absence of events that have occurred. Thus, we recognize the intangible power of appeal ex art. 332-bis c.p.p.

SOMMARIO:

Il presidio del sequestro preventivo “destinativo” provoca uno spoglio temporaneo. L’in­quadramento della disciplina - Il rapporto di filiazione dell’art. 321 con la coppia degli artt. 272-273 c.p.p. - Riesame, appello, ricorso per cassazione - La questione interpretativa - La posizione dell’organo della “sintassi interpretativa” e il suo dictum - Preclusione - La vicenda preclusiva, i requisiti formali ed extraformali - Il potere d’interdizione e di veto (con “effetti repressivi”) connesso ad un provvedimento reale afflittivo - Prospettiva de iure condendo per una normativa poco garantista o veteroinquisitoria (procedimento in absentia), a partire dal “contraddittorio anticipato“ (o “attivo“) e dal carattere temporaneo della misura reale - L’incostituzionalità del sequestro preventivo “iconoclastico”, a carattere “punitivo” o sanzionatorio - Tipicizzazione della informazione di garanzia, ancoraggio ad una consistente prognosi di pericolosità e abrogazione dell’art. 321, comma 1, c.p.p. (affetto da “vaghezza”) ove prevede la misura coercitiva per evitare di «agevolare la commissione di altri reati» - Rafforzamento e allineamento delle garanzie (tra le due misure, reale e personale, la prima altrimenti incostituzionale): nuova doppia previsione di dotare la normativa della condizione dei gravi indizi di reato/colpevolezza e della sanzione d’inammissibilità delle richieste immotivate del P.M. - Il duplice criterio dell’adeguatezza e della proporzionalità, per bilanciare il sacrificio imposto - Abolizione del potere cautelare d’iniziativa autonoma attualmente ed irragionevolmente affidato alla polizia giudiziaria - Codificazione di una disposizione di sbarramento che non precluda l’appello non preceduto dal riesame della misura cautelare reale (c.d. giudicato cautelare). Il carattere eccezionale del sequestro preventivo - NOTE


Il presidio del sequestro preventivo “destinativo” provoca uno spoglio temporaneo. L’in­quadramento della disciplina

Il libro quarto del Codice Vassalli, prevedendo un corpus normativo che regola l’esercizio di poteri diretti a limitare la sfera delle libertà individuali e l’ambito della disponibilità di beni [1], affianca alle misure cautelari personali quelle reali, la cui classe comprende il sequestro conservativo (artt. 316-320 c. p. p. [2]) e il sequestro preventivo (artt. 321-325 c. p. p.). Questi (distinti dal sequestro c. d. probatorio, mezzo di ricerca della prova, in base all’art. 253 c.p.p.) scindono in tale bipartizione la cautela reale (figura classica il primo, nuova il secondo [3]). Il sequestro preventivo – di cui non risultano espressamente dettate, nella sede corrispondente, le condizioni generali di applicabilità della corrispondente misura [4] – inserisce un vincolo (analibertario) “destinativo”, in quanto antagonista alla «libera disponibilità di una cosa pertinente al reato” (art. 321, comma 1, c. p. p.) per il pericolo di una specifica mala gestio, e cioè che l’impiego dei beni coinvolti «possa aggravare le conseguenze» del reato «ovvero agevolare la commissione di altri reati». Si tratta, quindi, di un presidio giuridico diretto a neutralizzare i pericoli della “libertà patrimoniale” [5] e che incide, d’altra parte, su valori di rilevanza costituzionale (proprietà, libertà di iniziativa economica privata, lavoro, ad esempio) [6]. L’impiego della tipica “forza”, connessa con lo strumento applicativo, tematizza uno spoglio temporaneo per la vicenda privativa che genera una soggezione al potere altrui (quello pubblico), al pari di un conflitto (fra diritti individuali e diritti sociali [7]). In tale contesto, la categoria della libertà, nella sua estensione accreditata dal pensiero moderno, riafferma un significato positivo (o libertà di) – di libera disponibilità, che potrà riguardare una persona fisica o un bene patrimoniale (libertà reale) – ed acquista un’accezione negativa (libertà da) [8], quale assenza di vincoli esterni. L’iniziativa cautelare (ius coercendi) è inserita all’interno del c. d. procedimento incidentale [9] (ed appartiene alla famiglia dei tre grandi incidenti nel rito penale: libertario, [continua ..]


Il rapporto di filiazione dell’art. 321 con la coppia degli artt. 272-273 c.p.p.

Al pari di requisiti sono considerati il fumus boni iuris e il periculum in mora che, però, nel discorso giurisprudenziale, non risultano direttamente collegati ad una qualificata base indiziaria, ai pre-requisiti dei gravi indizi di colpevolezza [19], e ritenendosi che il primo «emerge dall’imputazione» [20]. La ricostruzione che pretende l’estraneità dei gravi indizi al titolo riservato al sequestro preventivo, e che dovrebbe essere sistematica, è fuorviante e nell’errore cade, inaspettatamente, anche la Corte Costituzionale (che non si è posta quale «the final arbiter of the constitutional rights») [21]. Il vizio interpretativo consiste nel ritenere che il legislatore non abbia riprodotto, in relazione alle cautele reali, i presupposti dettati per le misure cautelari personali e per escluderli. Distinguendo tra cornice (titolo I, Misure cautelari personali) e dettato dell’art. 272 c. p. p., da cui trae fondamento la disposizione di legge e quindi la norma applicabile e la sua estensione operativa, il secondo è riferito alle «libertà» quale classe plurima, ricomprendendovi le singole espressioni rilevanti. Tale articolo si salda con il successivo 273, comma 1, c. p. p., riferito alla previsione indiziaria che condiziona l’esercizio del potere cautelare. Entrambe le norme risultano inserite “in occasione” del citato Titolo I, sulle misure cautelari personali (sormontato, però, dal quadrante del Libro IV, dedicato alle Misure cautelari, indistintamente), ma non solo “per” le stesse. Così, previsti (i gravi indizi)una tantum, non si dovevano ripetere a proposito della misura reale, per non incorrere nella duplicazione. D’altra parte, quella che precede è l’unica lettura (c.d. costituzionalmente orientata, e che avrebbe dovuto seguire proprio la Corte del 1994, n. 48) che rende compatibile l’art. 321 cit. con l’art. 27, comma 2, Cost., che sancisce la presunzione di non colpevolezza dell’imputato (mentre la misura ablativa dello spossessamento derivante dal sequestro, senza il “contrasto” provvisorio della base indiziaria, sarebbe automatica o semiautomatica, aderendo al titolo del reato e agganciandosi solo quale mera appendice al procedimento penale pendente, con una perfetta identificazione del procedimento incidentale con [continua ..]


Riesame, appello, ricorso per cassazione

Il vincolo derivante dal sequestro non è intangibile e può essere (“disapplicato”, cioè) rimosso in sede di controllo della misura cautelare applicata, ciò che prevede espressamente l’art. 322, comma 1,c. p. p. (riesame del decreto di sequestro preventivo), il quale regola la procedura incidentale del riesame, esteso al merito, “a norma dell’art. 324” c. p. p. Legittimati ad avviarla sono l’imputato e il suo difensore, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione [22]. Costoro, con l’aggiunta del pubblico ministero, con esclusione dei casi previsti dall’art. 322 cit., sono dotati, dall’art. 322-bis, comma 1, c.p.p. (appello), di un distinto (appunto) potere di appello avversativo, che riguardi «le ordinanze in materia di sequestro preventivo e … il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero» [23](l’eccezionale decreto motivato regolato dall’art. 321, comma 3-bis, primo periodo, c.p.p., e nel secondo periodo è previsto l’intervento degli ufficiali di polizia giudiziaria). L’art. 324 c. p. p. regola il procedimento di riesame, avanti il giudice competente, il tribunale indicato al comma 5 (organo collegiale), e sono richiamate le forme dell’art. 582 c. p. p. [24]. Si è, recentemente, precisato che nella verifica dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 comma 1 c. p. p., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il “fumus commissi delicti”, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti [25]. Il ricorso per cassazione per violazione di legge, contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 323-bis e 324 c. p. p., è ammesso per il pubblico ministero ex art. 325 c. p. p. (ricorso per cassazione) [26]. La giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o“ in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del [continua ..]


La questione interpretativa

Le sezioni unite penale della Corte di cassazione [30] sono state investite di una quaestio interpretativa rimessa dalla terza sezione penale, sulla possibilità di dichiarare l’inammissibilità di un appello cautelare privo di elementi nuovi, e senza che si sia tempestivamente attivato il passaggio della procedura del riesame contro il provvedimento che applica una misura cautelare reale. La fattispecie interessa una società enucleata da altra società, i cui amministratori erano stati incriminati per reati societari. Anche il nuovo soggetto giuridico viene coinvolto in un provvedimento dell’autorità giudiziaria che emette un atto di sequestro c.d. preventivo – avente ad oggetto l’importo costituente il profitto conseguito quale frutto della commissione delle violazioni finanziarie [31] – che, però, viene contrastato con una richiesta di revoca dell’atto ablativo (sul presupposto della propria estraneità al procedimento, come viene reclamato). Interviene la reiezione dell’istanza, stante la carenza di un quid novi avuto riguardo al tempo dell’apposizione del vincolo patrimoniale [32]. Anche l’impugnazione ai sensi dell’art. 322-bis c. p. p., dell’ordinanza di rigetto, viene dal Tribunale del riesame respinta come inammissibile, assumendo l’organo adito che in sede di appello debbano dedursi fatti o elementi nuovi e non riassumersi quelli inerenti alla legittimità del vincolo. Infatti, tale materia è riservata alla trattazione destinata al procedimento di riesame, non compulsato tempestivamente (nella specie) [33]. Mediante l’interposto ricorso per cassazione si metteva in discussione la legittimità del vaglio, radicale, di inammissibilità del gravame, segnalando l’assenza di preclusioni processuali connesse alla mancata proposizione del riesame [34]. La sezione della Cassazione assegnataria del ricorso si sofferma sul contrasto registrato relativamente alla possibilità di considerare inammissibile l’appello cautelare nel caso di inerzia, cioè di mancata proposizione della richiesta di riesame, nell’ipotesi in cui l’impugnazione non si basi su vicende successive all’applicazione della misura reale, e pertanto devolve e rimette la disamina del contrasto alla competenza delle Sezioni Unite, exart. [continua ..]


La posizione dell’organo della “sintassi interpretativa” e il suo dictum

Il massimo organo nomofilattico affronta, subito, la vicenda della proponibilità della richiesta di revoca dell’emesso sequestro investendo della stessa l’autore della misura disposta e basando la domanda sulla medesima piattaforma fattuale e probatoria che già risulta, ma i cui elementi non sono stati correttamente e completamente analizzati, taluni posti in un cono d’ombra [38]. Le sezioni Unite ritengono che la richiesta superi la soglia di ammissibilità, e ciò per una duplice ragione, la prima in esito al relativo controllo nel filtro della coppia degli artt. 299 e 321 c. p. p. che permettono e non escludono quel “sindacato interno”. D’altra parte, e nello stesso solco, il sequestro si attesta quale strumento di stridente interferenza con i diritti fondamentali riconosciuti per cui appare in sintonia e conforme con l’esi­genza di garantire la protezione di valori costituzionali [39] accreditare un potere di scelta affidato all’interessato che decide di rivolgersi allo stesso organo del procedimento pendente e che ha adottato la misura (atteggiandosi a “organo prossemico“) invece di aprire un contenzioso con un giudice terzo (distinto e distante), con spazi difensivi molto meno ampi e più esigui (nel primo caso, certamente, la forbice della conflittualità appare meno aperta [40]). La pronuncia del giudice “interno” (non è definitiva ed) è assoggetta a meccanismi di giustiziabilità, potendosi azionare il diritto dell’appello, il cui (generale) esercizio, avuto riguardo alle ordinanze relative al sequestro preventivo, è postulabile ex art. 322-bis c. p. p. liberamente e – si badi, ed è questo un passaggio importante e “dirimente” – senza che subisca vincoli preclusivi (derivanti dalla mancata attivazione del riesame). Infatti, si tratta di strumenti procedimentali diversi. Il riesame devolve all’organo che interviene sull’impugnazione un controllo ristretto dalla previsione di termini scanditi a pena di decadenza e la cui competenza concentra gli aspetti sostanziali e formali risalenti alla misura introdotta (l’atto genetico dell’impianto realcautelare). La revoca è espressione di una “garanzia di controllo permanente” (la sua latitudine si ricava dall’assenza di limiti temporali di [continua ..]


Preclusione

La preclusione è un istituto costitutivo della teoria generale del processo [46], espressione del disconoscimento di un potere ad una parte, che quando opera, nello spazio fra pronunce, versa nel (pleonasma del) bis in idem. Si tratta di un meccanismo processuale reattivo e correttivo, in linea con l’esigenza di economia degli atti [47]. Attraverso la negazione, si assicura uno sviluppo razionale, ordinato e coeso, dell’iter procedimentale espungendo le antinomie e rintuzzando le distorsioni delle posizioni riconosciute. Addirittura, si inserisce nella ricostruzione identitaria dello stesso processo, inteso quale serie ordinata di atti e scansioni e quindi rito che fa progredire celermente [48] ed avanzare la regiudicanda verso la pronuncia che esaurisce una fase o che provvede sulle domande delle parti (principalmente, sull’accusa pendente) e chiude un grado del giudizio penale. Trasferendo il vaglio dal piano generale (si è parlato di “principio di preclusione” [49]) a quello particolare, la preclusione, poiché rappresenta lo sbarramento all’esercizio di un potere e nega l’accesso a strumenti di tutela (per es., il c.d. giudicato cautelare [50]), penalizza il suo titolare, cosicché la sua rilevanza deve essere interpretata in senso restrittivo. In una nota decisione della Corte costituzionale, si è voluto, espressamente, «precisare preliminarmente che il cosiddetto “giudicato cautelare” non consiste in una decisione giurisdizionale definitiva, che conclude un processo, ma è un’espressione di creazione giurisprudenziale – oggetto tuttora di discussioni ed ancora non precisato in alcuni suoi aspetti – con cui viene indicata una preclusione endoprocessuale. Si deve altresì osservare che tale preclusione opera rebus sic stantibus, con la conseguenza che ogni mutamento significativo del quadro materiale o normativo di riferimento vale a rimuoverla, reintroducendo il dovere del giudice di valutare compiutamente l’intera situazione» [51].


La vicenda preclusiva, i requisiti formali ed extraformali

L’art. 322-bis c.p.p. regola l’appello realcautelare, «contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero» (comma 1). Nella vicenda Noemi Group, la società istante ha interposto impugnazione ai sensi dell’art. 322-bisc.p.p., contro il provvedimento di sequestro preventivo, valutata inammissibile dal Tribunale di Latina, sul rilievo che, in appello, «debbano dedursi circostanze nuove, e non quelle attinenti alla legittimità del vincolo, poiché tali deduzioni sono riservate al rimedio del riesame», non esperito. Per i giudici di merito, sarebbe intervenuta una situazione irreversibile di preclusione processuale rispetto alla proposizione di censure sugli elementi legittimanti il provvedimento. Gli strumenti azionabili riposano su piani diversi, che le Sezioni Unite declinano. Ed infatti, «il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell’impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell’atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura. La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all’oggettivo accadimento di fatti storici successivi all’e­missione della misura» [52]. Dunque, si tratta di strumenti di tutela differenziati, che occupano spazi distinti. Le Sezioni Unite si riferiscono agli “aspetti formali e sostanziali” nonché ai “presupposti” originari della misura preventiva, i quali dovrebbero corrispondere a quelli che la dottrina appella “requisiti del sequestro preventivo … del fumus boni iuris e del periculum un mora” [53] e “presupposti” [54]. Nel rapporto con gli indizi, da porre a base della misura, siamo al cospetto di profili e situazioni assimilabili, oggetto di una graduazione interna, come risulta da una recente giurisprudenza – sempre in materia di sequestro preventivo – che parla di «elementi indiziari, seppure a livello di semplice fumus» [55].


Il potere d’interdizione e di veto (con “effetti repressivi”) connesso ad un provvedimento reale afflittivo

Il provvedimento applicativo del sequestro introduce un vincolo di indisponibilità di fonte giudiziaria. Secondo una definizione apparsa nel vecchio codice e che pure è stata recuperata nel nuovo codice Vassalli, il sequestro penale si configura quale strumento di coercizione reale “destinato ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, mediante lo spossessamento di chi è legittimato a farle circolare con effetti giuridici” [56]. Indubbiamente, il sequestro è un atto impositivo d’esercizio di un “potere di veto” che colpisce una cosa, anche se – può segnalarsi – dal provvedimento derivano vincoli che trapassano dalla cosa alla persona. Si tratta, concretamente, di un “potere di interdizione” e di arresto dell’economia circolante con “effetti repressivi” all’interno della sfera dell’economia individuale, che può anche coinvolgere (e sconvolgere) e “immobilizzare” medie e grandi realtà (e ragguardevoli “traguardi”) patrimoniali nel territorio con molteplici unità occupazionali, con interessamento del problematico settore lavorativo (che, come tale, riveste un interesse sociale assai rilevante) [57], e pure un’intera azienda (e Cass. n. 13189/2019 ne ammette il sequestro preventivo) [58]. Infatti, «il sequestro preventivo ha una finalità prettamente penalistica e impone vere e proprie inibitorie … comporta obblighi di “fare” e di “non fare”» [59]. Può aggiungersi che il sequestro è stato dalla dottrina considerato una misura “sanzionatoria” [60] (in senso lato), sia perché è riferita ad un reato ed in quanto anticipa un effetto della sentenza di merito, ed anzi si è detto che «il sequestro, come altri provvedimenti cautelari, nasce al servizio di un provvedimento definitivo di merito» [61]. Lo studioso non può disinteressarsi della peculiarità di tali effetti – le cc.dd. diseconomie – isolando l’analisi dell’istituto del sequestro, prescindendo dagli sbocchi esterni che l’adozione della misura comporta. Si è, al riguardo, segnalato in dottrina che «spesso non viene compiuta una valutazione di proporzionalità (che sarebbe imposta dalla natura cautelare della [continua ..]


Prospettiva de iure condendo per una normativa poco garantista o veteroinquisitoria (procedimento in absentia), a partire dal “contraddittorio anticipato“ (o “attivo“) e dal carattere temporaneo della misura reale

Sulla scia di autorevole dottrina, [64] riguardiamo criticamente la normativa sull’inedita figura del sequestro preventivo risalente alla l. delega del 16 febbraio1987, n. 81 (art. 2.65) e ignoto al codice Rocco del 1930 (ove, però, a partire dagli anni Settanta e in coincidenza con lo sviluppo industriale, con una prassi definita “deviante” ed anche “aberrante”, si è usato obliquamente l’art. 219 c. p. p., anche ad opera della Corte costituzionale, oltre che di Cassazione con le prime due significative sentenze 31 gennaio 1974, Galazzo e 14 febbraio 1975, Zavatta) [65], che vede l’impiego della coercizione reale per esigenze di prevenzione e quindi per ragioni cautelari (c. d. finalismo cautelare). È importante evidenziare che l’azione impositiva crea, in misura più o meno estesa (può riguardare un’azienda, per esempio, nella sua interezza [66]o un ramo di essa, un settore o una sezione) un “peso” incidente sui beni coinvolti e un depauperamento patrimoniale per il suo destinatario e per i suoi beni ed un sicuro pregiudizio, che potrebbero risultare del tutto ingiustificati alla luce dell’esito (“liberatorio”) del processo in corso. Al riguardo, la dottrina più attenta, ci consegna un dato ricavato anche dall’esperienza forense segnalando «come nei processi … l’applicazione di misure cautelari sui beni strumentali o finali dell’attività economica abbia talvolta provocato la paralisi di interi complessi aziendali con effetti ben più incisivi di quelli che derivano dalla custodia cautelare e dalla stessa pena detentiva» [67]. Da questa premessa [68] dovremmo ricavare un monito e rivedere il sistema delle misure cautelari reali che, nonostante la relativa importanza crescente, non hanno avuto una loro “riforma”, come quella toccata alle misure cautelari personali nel 2015, con la l. 16 aprile, n. 47, che «rappresenta un elemento di rottura con la recente tradizione. La Legge … nasce da una proposta di iniziativa parlamentare…nel senso di un contenimento del potere cautelare a tutela dei diritti dell’imputato…All’inversione di tendenza…non sono estranee le influenze europee … i moniti in tema di sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti provenienti dalla sentenza della Corte [continua ..]


L’incostituzionalità del sequestro preventivo “iconoclastico”, a carattere “punitivo” o sanzionatorio

Ciò che, in ogni caso e per principio, dovrebbe evitarsi è il carattere sanzionatorio del sequestro preventivo, ciò che però non è di facile ed immediata decifrazione. Sul punto, si è segnalato ed avvertito che«la presunzione di non colpevolezza gioca il ruolo di parametro informatore delle finalità cautelari, che han da essere prive di ogni carattere sanzionatorio, appunto per evitare che la misura venga a strutturarsi come pena anticipata» [95]. Nella sentenza del 2018 delle Sezioni Unite in commento si premette che «è stata accolta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina la richiesta di sequestro preventivo dell’im­porto costituente il profitto conseguito dalla commissione degli illeciti indicati, pari al valore di Euro 3.133.738,94; l’esecuzione del provvedimento cautelare, emesso il 1° marzo 2017, è stata disposta su somme di denaro, beni immobili o mobili riconducibili alla società Edil Noemi s.r.l. ed alla società Edil Noemi Group s.r.l.» [96]. L’interrogativo è se la portata della misura cautelare applicata non risulti “smisurata”, in grado di “scaricare” sulla società colpita una forte tensione repressiva, nei suoi centri vitali e negli equilibri interni, nella progettualità e negli investimenti, e senza che ancora sia intervenuta una pronuncia di primo grado di affermazione della penale responsabilità per i reati contestati (manca, macroscopicamente, il c.d. accertamento). Quando, come in altri casi, si consente (per mano di una giurisprudenza “esuberante” e poco equilibrata) che l’estensione del sequestro preventivo interessi una intera azienda (che costituisce il massimo raggio applicativo a “sfondo espropriativo”, poiché si ammette indistintamente ed irriflessivamente, la sequestrabilità non dei soli beni, ma dell’impresa stessa, e, ad esempio, per una violazione antinfortunistica a carico di un solo lavoratore [97]) ed è in grado di provocarne il collasso organizzativo e il tracollo economico, il dubbio che si tratti di un provvedimento (che possa originare un pregiudizio [98]) nettamente e sostanzialmente sanzionatorio, di natura penale, mascherato da ciò che solo apparentemente è un minus (cioè, il sequestro preventivo, a [continua ..]


Tipicizzazione della informazione di garanzia, ancoraggio ad una consistente prognosi di pericolosità e abrogazione dell’art. 321, comma 1, c.p.p. (affetto da “vaghezza”) ove prevede la misura coercitiva per evitare di «agevolare la commissione di altri reati»

Nel compendio delle innovazione declinabili nel settore del sequestro preventivo, dovrebbe, pure, accompagnarsi l’invio dell’informazione di garanzia ai sensi dell’art. 369 c. p. p. (trattandosi atto a cui ha diritto di assistere il difensore), in linea con una recente (o non risalente) decisione della Cassazione, secondo cui l’omissione dell’informazione di garanzia prima dell’emissione del decreto di sequestro preventivo (nella specie funzionale alla confisca per equivalente) ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro [110]. Sempre allineando il sistema dei sequestri ad un condivisibile indirizzo giurisprudenziale (secondo cui può essere oggetto di sequestro preventivo un’intera azienda, utilizzata per traffici illeciti che si affiancano alla normale attività), l’emissione del provvedimento dovrebbe essere condizionato alla individuazione di precisi e concreti elementi indicativi di una prognosi di pericolosità derivanti dal mantenimento della disponibilità della cosa. In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro preventivo di una farmacia, aveva motivato la misura reale sul periculum in mora che la disponibilità della stessa da parte dell’indagato potesse «agevolare la commissione di altri reati» [111]. A questo proposito dovrebbe abrogarsi o sostituirsi questa previsione (art. 321, comma 1, c.p.p.), ciò che per la “vaghezza” dei contenuti precettivi evoca i termini di una recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti – che ha dichiarato unconstitutionally vague una disposizione dell’Immigration and Nationality riguardante l’espulsione dello straniero in conseguenza di una sentenza penale di condanna per violent crime – ed anche della meno recente decisione nazionale sulla imprecisione della prescrizione di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” [112].


Rafforzamento e allineamento delle garanzie (tra le due misure, reale e personale, la prima altrimenti incostituzionale): nuova doppia previsione di dotare la normativa della condizione dei gravi indizi di reato/colpevolezza e della sanzione d’inammissibilità delle richieste immotivate del P.M.

In esordio, si è segnalato che, per il sequestro preventivo, non risultano testualmente ed autonomamente dettate le condizioni generali di applicabilità della misura, diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali, ciò che ha aperto la forbice del dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la possibilità di operare una lettura estensiva. Richiamando quanto in precedenza messo in luce, circa la lunga e larga scia dei pesanti effetti che accompagna la scelta di operare lo spossessamento e l’immobilizzazione di beni privati con incidenza sulla libera iniziativa economica e sul suo dinamismo esteso al mercato del lavoro (stagnazione interna ed esterna), il sistema delle garanzie corrispondenti dovrebbe espressamente prevedere l’allineamento delle due misure coercitive. Precisamente, dovrebbe subordinarsi il potere cautelare (da esercitarsi con un provvedimento perspicuamente motivato, al pari delle misure cautelari personali [113] ed estendendo e sanzionando espressamente il dovere di motivazione alla richiesta del P.M. [114]) all’onere dimostrativo dell’autore dell’iniziativa coercitiva della presenza dei «gravi indizi di colpevolezza» poiché è proprio la norma d’apertura dell’art. 321 c.p.p. ad ammettere il sequestro riferito ad «una cosa pertinente al reato», parificando così le due misure cautelari, anche in via estensiva (ai sensi dell’art. 273, comma 1, c.p.p.: «Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza»). Attualmente, la norma, (nel discorso giurisprudenziale) carente quanto ai presupposti indiziari e all’ori­gine di una semplificazione dell’onere probatorio del P.M. [115], se non si recupera un precedente indirizzo minoritario [116], si espone ad una censura di costituzionalità per contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza consacrato all’art. 27 Cost. e con quello dei diritti di difesa, ex art. 24 Cost., i quali, per tale deficit, non possono azionarsi per sindacare il vaglio delle condizioni indiziarie [117]. Dovrebbe trattarsi di un presupposto già implicitamente ricavabile [118], cioè l’accertamento di rilevanti e distinti elementi in grado di configurare una fattispecie di reato e un [continua ..]


Il duplice criterio dell’adeguatezza e della proporzionalità, per bilanciare il sacrificio imposto

In particolare, sarebbe, auspicabile che il legislatore ribadisse e specificasse, nel settore delle misure cautelari reali, il principio generale dettato all’art. 275 c. p. p. in ordine ai criteri di scelta delle misure, stabilendo al comma 2 che «ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata» (in via suppletiva si distingue la recente decisione di Cass. n. 4857/2019, che postula una parziale assimilazione tra le due figure cautelari) [125]. Si pensi “al sequestro degli impianti” (senza facoltà d’uso) (riferito al noto caso Ilva, alla società Ilva S. p. A), all’organizzazione concernente la disponibilità e la commercializzazione dell’acciaio prodotto negli stabilimenti siderurgici di Taranto, «d’interesse strategico nazionale… sul piano logistico e su quello economico-finanziario», ad una assai importante attività produttiva[anche per la salvaguardia dei livelli occupazionali, «considerato che l’eventuale chiusura dell’Ilva potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerosecomprendendo il cosiddetto indotto)»], evidenziandosi «la stretta combinazione tra il sequestro delle strutture produttive e quello dei materiali prodotti». Nella decisione della Consulta – per quanto d’interesse per l’impostazione del presente lavoro – si richiama il «d.l. n. 207 del 2012 … Laratio … è … che si proceda ad un graduale, intenso processo di risanamento degli impianti…senza dover necessariamente arrivare alla chiusura dello stabilimento, con conseguente nocumento per l’attività economica, che determinerebbe a sua volta un elevato incremento del tasso di disoccupazione, già oggi difficilmente sostenibile per i suoi costi sociali» [126]. Il sacrificio derivante da un provvedimento di sequestro preventivo, a volte all’origine di un vero e proprio cortocircuito economico (che può portare al collasso un’azienda o un polo produttivo), dovrebbe essere oggetto di specifico scrutinio, riguardante l’an dello stesso sequestro, e dovrebbe tradursi, poi, in un dovere di particolareggiata motivazione allorché il giudice [continua ..]


Abolizione del potere cautelare d’iniziativa autonoma attualmente ed irragionevolmente affidato alla polizia giudiziaria

Dovrebbe abolirsi e riservarsi all’organo giudiziario del P.M. il potere d’iniziativa, in via d’ur­genza (v. art. 321, comma 3-bis c. p. p.), della polizia giudiziaria (non riconosciuto nell’impianto originario del codice di procedura penale ed innestato successivamente dal d.lgs. n. 12 del 1991) che ha anche creato l’“accavallamento” operativo dei poteri, con quelli del P.M. Infatti, in tema di sequestro preventivo, di cui all’art. 321 c. p. p., il fatto che il pubblico ministero sia intervenuto nel procedimento, per essere già in corso indagini relativamente agli stessi fatti, non è di ostacolo a che la polizia giudiziaria disponga il sequestro preventivo in via d’urgenza, atteso che il citato art. 321 consente agli ufficiali di P.G. di procedere in tutti i casi in cui per la situazione d’urgenza non sia possibile attendere il provvedimento del P.M.; situazione d’urgenza che oltre a potersi verificare nelle ipotesi in cui gli ufficiali di P.G. agiscano di loro iniziativa, è riscontrabile in quelle in cui operino eseguendo compiti loro affidati dall’autorità giudiziaria, nel corso dei quali possono dovere fronteggiare una situazione imprevista [130]. I beni coinvolti, di rilevanza costituzionale, “contraddicono” che la loro gestione immediata possa essere affidata ad un potere distinto da quello della magistratura, anche per i rischi connessi con la «dipendenza burocratica degli appartenenti alla polizia giudiziaria» (C. cost., sentenza 7 novembre 2018, n. 229, cit.).


Codificazione di una disposizione di sbarramento che non precluda l’appello non preceduto dal riesame della misura cautelare reale (c.d. giudicato cautelare). Il carattere eccezionale del sequestro preventivo

Infine, proprio per il caso che ci occupa (di cui alla sentenza di Cass., sez. un., n. 46201 del 2018), che ha dato luogo alla dibattuta questione interpretativa, la quale ha impegnato per anni più sedi, sarebbe opportuno dichiararla “chiusa per legge” (prevenendo ulteriori contrasti interpretativi), prevedendo una disposizione di sbarramento che non precluda ed ammetta l’appello non preceduto dal riesame della misura cautelare reale, in sintonia con un (non lontano) chiaro arresto giurisprudenziale, secondo cui la mancata proposizione del riesame avverso la misura cautelare reale non determina alcun giudicato cautelare “implicito” e pertanto non preclude la richiesta di revoca della stessa per mancanza originaria delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti, sicché avverso il diniego della revoca è ammissibile la proposizione dell’appello [131]. Il giudizio su una innovazione, come quella proposta, si misura nella sua attitudine al “controllo” della materia nella quale interviene e, precisamente, nel potere che esprime il diritto codificato di sottrarla alla varietà e variabilità delle correnti interpretative della giurisprudenza quando, questa, congegna ed elabora (sovrapponendosi al legislatore) meccanismi preclusivi [132] e regolativi dei rapporti tra riesame e appello nel settore delle misure cautelari reali, escogitando anche una voce ossimorica: «giudicato cautelare». Infatti, quale giudizio sulla cautela, per definizione fluido occupando uno spazio ante iudicium, non può mai esprimere il carattere di un vincolo di irreversibilità applicativa. Anzi, rispetto ad un certo lassismo interpretativo (cioè, poco rigoroso nel controllo e nella decifrazione della fattispecie nonché nello scrutinio dei necessari presupposti), muovendo proprio dai limiti nascenti dal fatto che tale cautela penale interviene, tipicamente, nella fase (preliminare) delle indagini, quando cioè la piattaforma conoscitiva è bassa ed in quanto ancora l’azione penale non è stata esercitata, a garanzia di chi si trova esposto all’azione “repressiva economica” [133], dovrebbe essere l’extrema ratio l’uso di tale strumento. Lo stesso sarebbe riservato alle ipotesi in cui la raccolta del materiale investigativo abbia enucleato un quadro che, in [continua ..]


NOTE