Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La riforma dei reati tributari: profili processuali. La confisca “riformata”: massima efficienza e garanzie minime (di Filippo Giunchedi, Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma)


L’ampliamento, mediante la conversione in legge n. 157/2019 del decreto-legge n. 123/2019, del catalogo delle ipotesi di confisca e, di conseguenza, del sequestro a questa finalizzata, se, da un lato, rende più efficace la lotta alla criminalità economica, dall’altro lato, rischia di generare “scorciatoie” probatorie poco rispettose dei principi del giusto processo.

Judicial profiles of the tax crime reform. The

The expansion, through the conversion into law n. 157 of 2019 of the decree-law n. 123 of 2019, of the catalog of confiscation cases and, therefore, the seizure to this aim, if, on onehand, it makes the fight against economic crime more effective, on the otherhand, it threatens to create "shortcuts" evidentiary little respect the principles of due process.

 

SOMMARIO:

1. Il contesto di riferimento e le finalità del “decreto fiscale” - 2. La confisca “allargata”, nuovo (ed efficace) instrumentum per il contrasto all’eva­sio­ne fiscale - 3. Un modello che si allontana dal law in action - NOTE


1. Il contesto di riferimento e le finalità del “decreto fiscale”

Divenuta oramai formidabile strumento per la lotta alla criminalità economica, soprattutto se organizzata in forma associativa [1], l’ablazione va sempre più affinandosi sì da rispondere agli scopi a cui nel corso del tempo è stata destinata [2]. D’altronde la finalità impressa dal legislatore si fonda sul cercare di azzerare i vantaggi economici e patrimoniali conseguenti al reato. Detto altrimenti la previsione di sottrarre ai responsabili del reato i beni costituenti il risultato dell’attività criminosa viene a costituire un persuasivo deterrente [3]. Ma vi è di più, poiché una simile politica di contrasto al crimine risulta favorita da un reticolo normativo congeniale, in quanto la sua non particolare capillarità offre spazio per le incursioni della giurisprudenza la quale, negli anni, ha generato forme di confisca [4] – e sequestri a questa finalizzata – “liquide”, conseguenza dei contorni indefiniti di questi instrumenta che le rendono assai “affilate” proprio per l’assenza di una disciplina specifica che ne delimiti presupposti e garanzie [5]. Non a caso confisca e sequestro risultano disciplinati da poche norme di carattere generale che con difficoltà riescono a plasmarsi alle variegate applicazioni, incidendo sul piano della tipizzazione normativa con necessità di supplenza da parte del “diritto giurisprudenziale”. Conseguenza di ciò è che l’attuale panorama ablativo risulta caratterizzato dalla presenza di discutibili modelli, soprattutto in merito alla confisca di prevenzione, a quella allargata e a quella per equivalente, in particolare per le “scorciatoie” probatorie utilizzate per giungere all’adprehensio, definitiva o cautelare che sia [6]. Se quello appena delineato costituisce il contesto di riferimento, sul fronte tributario [7] qualche distinguo è opportuno effettuarlo, soprattutto dopo che la l. 19 dicembre 2019, n. 157 [8], di conversione del d.l. 26 ottobre 2019, n. 123, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», ha dato luogo al nuovo “decreto fiscale” [9]. Infatti, se, da un lato, continua a persistere la confisca avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato tributario, ovvero l’equivalente che, [continua ..]


2. La confisca “allargata”, nuovo (ed efficace) instrumentum per il contrasto all’eva­sio­ne fiscale

Come spiegato, sul piano processuale lo strumento principale del decreto fiscale è costituito dall’am­pliamento del catalogo delle sanzioni patrimoniali applicabili a seguito di condanna – anche se conseguenza di patteggiamento della pena – per delitti tributari. In concreto, il legislatore, accanto alla confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, mediante l’art. 12-ter ha importato nel microcosmo penale-tributario quella “allargata” – anche nella forma “per equivalente” – prevista dall’art. 240-bis c.p., applicabile a tutti i reati contemplati nel decreto – eccezion fatta per le figure criminose stagliate dagli artt. 10-bis e 10-ter in ordine alle quali non sia prevista la confisca allargata – quando superino determinate soglie [13], salvo che si tratti dei delitti di cui agli artt. 4 e 10 per i quali è possibile l’ablazione in discorso indipendentemente dall’entità della somma oggetto di evasione fiscale. Confisca anticipabile già in fase di indagine mediante il sequestro preventivo previsto dall’art. 321, comma 2, c.p.p. È indubitabile, quindi, che la forma di confisca introdotta abbia ampliato il campo di azione del­l’abla­zione, soprattutto se si pensa che ora sarà anche possibile colpire direttamente la società nel cui interesse siano stati commessi i reati tributari a seguito dell’estensione della responsabilità amministrativa di reato agli enti collettivi per reati tributari mediante il conio, come visto, dell’art. 25-quin­quiesde­cies d.lgs. n. 231/2001, inserito dall’art. 39, comma 2, d.l. n. 124/2019 [14]. Addende che fanno germinare una serie di problematiche interpretative che si riflettono sul piano di una possibile maggiore afflittività come quella del ne bis in idem, di cui si tratterà in seguito [15]. Per il momento è sufficiente ricordare che l’intervento del legislatore semplificherà l’adprehensio potendosi dar luogo – come insegnano le Sezioni Unite [16] – al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro giacenti sui conti correnti della società nel cui interesse siano stati commessi i reati, salvo colpire per la somma corrispondente quelli dell’indagato o nella sua [continua ..]


3. Un modello che si allontana dal law in action

I descritti aspetti costitutivi sembrerebbero svincolare la confisca “allargata” e il relativo sequestro preventivo applicati al sistema penale tributario dai principi informatori dettati in generale per il microcosmo delle ablazioni. Certamente nelle intenzioni del legislatore vi è quello di coniare un modello che tenda a semplificare l’adprehensio per un più efficace contrasto all’evasione fiscale ed il fatto stesso di utilizzare lo strumento della confisca “allargata” prevista dall’art. 240-bis c.p. ne è la riprova. Ciò, però, non deve annichilire un drafting giurisprudenziale costituente l’avamposto per rendere la confisca, anche nella forma “allargata”, sia diretta che per equivalente, rispettosa dei principi espressi da Corte europea dei diritti del­l’Uo­mo, Corte costituzionale e Sezioni Unite. Procedendo diversamente si rischierebbe di tracimare in discrezionalità assimilabile all’arbitro [23]. D’altronde, in letteratura si è prefigurato un quadro non tranquillizzante sul piano degli strumenti disponibili, idonei ad influire negativamente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica [24]. Infatti, una violazione tributaria di modesta gravità e circoscritta ad un limitato arco cronologico potrebbe costituire l’occasione per aggredire l’intera consistenza patrimoniale del contribuente, chiamato ad assolvere ad un onere probatorio che, spesso, soprattutto quando si tratti di giustificare la provenienza di somme di denaro acquisite in epoca remota, tende a tramutarsi in una probatio diabolica [25]. È indubitabile che, in tal modo, ci si pone in controtendenza rispetto alla posizione offerta dalla Consulta, la quale, in materia di prevenzione, ha posto rilevanti limiti al riconoscimento della sussistenza dei presupposti applicativi delle relative misure [26]. In campo penale tributario, invece, questi principi paiono dimenticati, risultando sufficiente una condanna per un solo delitto al fine di consentire penetranti accertamenti patrimoniali. Insomma, siamo al cospetto di un’arma acuminata che, nata per contrastare le forme più gravi di criminalità, ha allargato il suo campo d’azione in virtù di una formidabile capacità operativa, con buona pace per le garanzie che dovrebbero accompagnare ogni [continua ..]


NOTE
Fascicolo 5 - 2020