Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Paola Garofalo)


NESSUNA PRECLUSIONE ALL’ISTANZA DI REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE REALE, E AL CONSEGUENTE APPELLO, SE NON È STATO PROPOSTO RIESAME (Cass., sez. un., 11 ottobre 2018, n. 46201) Con ordinanza del 13 marzo 2018, la terza sezione penale rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione della seguente questione di diritto: «se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura». Il tema riguardante il rapporto tra revoca e appello, da un lato, e il riesame dall’altro, era stato già risolto dal massimo consesso (Sez. un., 24 maggio 2004, n. 29952) che aveva escluso preclusioni in materia cautelare personale. Tale principio, già affermato da precedenti pronunce (sez. un., 8 luglio 1994, n. 13; sez. un., 8 luglio 1994, n. 12; sez. un., 8 luglio 1994, n. 11), risulta ancorato al dettato normativo di cui agli artt. 321, comma 3, e 299, comma 1, c.p.p. Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. V, 22 aprile 2015, n. 31725; Cass., sez. VI, 26 ottobre 2011, n. 5016; Cass., sez. III, 8 marzo 2007, n. 17364; Cass., sez. III, 11 giugno 2003, n. 29234), in materia di misure cautelari reali, è inammissibile l’appello con cui vengono per la prima volta proposti i motivi inerenti le condizioni genetiche di applicabilità della misura. In particolare, la contestazione della sussistenza del fumus del reato è riservata al riesame, rimanendo preclusa dalla sua mancata proposizione nei termini previsti. La sentenza in esame ha avallato il primo indirizzo interpretativo, ritenendo doversi escludere l’inam­missibilità dell’appello cautelare anche ove l’istanza di revoca sia fondata su elementi preesistenti l’adozione della misura e non proposti in sede di riesame. Invero, l’indirizzo esegetico seguito dalle Sezioni Unite si basa sull’individuazione di un parallelismo tra la revoca delle misure cautelari personali e quelle reali, alla luce dell’identico tenore letterale dell’art. 321, comma 3, c.p.p. rispetto a quello di cui all’art. 299 c.p.p. La ratio dei due rimedi è, inoltre, la stessa consistendo nella necessità di una verifica costante della correlazione della misura ai principi di adeguatezza e proporzionalità. Specificato il rapporto tra revoca e riesame, le Sezioni unite procedono ad analizzare il rapporto tra il riesame e l’appello. La differenza strutturale tra i due rimedi è di tutta evidenza in quanto con il riesame si può censurare il percorso [continua..]

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Fascicolo 1 - 2019