<p>Le pene sostitutive-Preziosi</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

16/04/2025 - Corte di Giustizia UE, 10 aprile 2025, (C-481/23)

argomento: corti europee - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

Articoli Correlati: cooperazione giudiziaria in materia penale - mandato d - motivi di rifiuto facoltativo della consegna - assenza di una decisione definitiva nei confronti del ricercato

Corte di giustizia UE,  C-481/23, 10 aprile 2025

Parole chiave: cooperazione giudiziaria in materia penale – mandato d’arresto europeo - motivi di rifiuto facoltativo di consegna – assenza di una decisione definitiva nei confronti del ricercato    

La domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dalla Corte centrale spagnola,  verte sulla interpretazione dell’art. 4, punti 4 e 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla successiva Decisione quadro 2009/299/GAI.  La Corte adita chiarisce che ai sensi dell’art. 4, punto 6, l’autorità giudiziaria della esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può rifiutare di eseguire il mandato medesimo ove  quest’ultimo non sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una  misura di  sicurezza privativa della libertà; né, ai sensi dell’art. 4, punto 4, l’autorità giudiziaria può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo qualora i fatti  che costituiscono il reato commesso dalla persona ricercata,  non rientrino nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale e ciò anche quando l’azione penale o la pena sarebbe caduta in prescrizione se la legislazione penale dello Stato membro fosse stata applicabile. In particolare, la vicenda sottesa alla domanda del giudice del rinvio riguardava un cittadino spagnolo, residente in Romania e condannato nel paese iberico, il quale nonostante il divieto di ritornare nel luogo di residenza, veniva localizzato nella frontiera croata in direzione Romania. A seguito di tale circostanza, la Corte centrale spagnola emetteva un mandato d’arresto europeo che ne ordinava la ricerca, l’arresto e la custodia cautelare. Il giudice  rumeno rifiutava l’esecuzione del mandato, ritenendo che l’interessato, il quale  aveva attestato una residenza continuativa e regolare nel territorio rumeno, non volesse essere consegnato alla autorità giudiziaria spagnola. Inoltre, l’azione penale risultava prescritta. I Giudici del Lussemburgo concordano con i colleghi del rinvio nel sostenere il mancato soddisfacimento delle condizioni necessarie per  invocare tali motivi di non esecuzione facoltativa. Infatti, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione  può rifiutare di eseguire un  mandato d’arresto se quest’ultimo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una  misura di  sicurezza privativa della libertà, purché la persona ricercata risieda nello Stato membro di esecuzione e quest’ultimo si impegni a eseguire tale pena  o tale misura di sicurezza. Nel caso esaminato, invece, l’emissione del mandato d’arresto era funzionale a garantire la presenza dell’imputato nel procedimento penale ancora pendente davanti alla Corte spagnola.