argomento: corti europee - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 10 aprile 2025, Morabito c. Italia )Articoli Correlati: regime ex art. 41 bis applicato a un membro di una organizzazione criminale di tipo mafioso - mantenimento della misura anche a fronte del progressivo deterioramento cognitivo del soggetto - decisione ingiustificata considerate le codizioni di salute - trattamento inumano
Corte e.d.u., 10 aprile 2025, Morabito c. Italia
Parole chiave: regime carcerario speciale applicato a un membro di una organizzazione criminale di tipo mafioso - mantenimento della misura anche a fronte del progressivo deterioramento cognitivo del soggetto - - decisione ingiustificata considerate le condizioni di salute - trattamento inumano
L’Italia è ritenuta responsabile della violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 Cedu, dato il mantenimento del ricorrente in regime detentivo ex art. 41 bis, nonostante il progressivo deterioramento neurocognitivo sfociato in una diagnosi di Alzheimer, che lo aveva colpito. In considerazione delle finalità preventive e di sicurezza del regime carcerario speciale, volto a interrompere i contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza, i Giudici di Strasburgo escludono che il detenuto, proprio a causa della sua patologia, fosse ancora in grado di rappresentare un pericolo conservando un contatto pratico significativo con il sodalizio criminale del quale era stato componente di spicco. Pertanto, la prolungata sottoposizione alla disciplina penitenziaria restrittiva, senza peraltro considerare le eventuali conseguenze peggiorative sullo stato mentale dell’interessato, non risultando sufficientemente giustificata, si è tradotta nella lesione del principio garantito dalla norma convenzionale menzionata.