<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/04/2025 - Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 aprile 2025, (Causa C-292/23)

argomento: corti europee - atti del procedimento

Articoli Correlati: procura europea - - art. 42, § 1,regolamento UE 2017/1939 - atti produttivi di effetti giuridici nei confronti di terzi - controllo giurisdizionale dei procuratori delegati nazionali conformemente al diritto interno - citazione a comparire dei testimoni sottratta al controllo giurisdizionale nell - valutazione caso per caso del giudice nazionale sulla incidenza della misura nei confronti dei terzi - necessità del controllo sulla misura produttiva di effetti giuridici rilevanti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessatidegli interessati e - possibilità di controllo incidentale se la legislazione nazionale non impone il ricorso diretto

Corte di giustizia UE, Grande Sezione  C-292/23, 8 aprile 2025

Parole chiave: Procura europea - art. 42, §1,  Regolamento UE 2017/1939 - atti produttivi di effetti giuridici nei confronti di terzi - controllo giurisdizionale dei procuratori delegati nazionali conformemente al diritto interno - citazione a comparire dei testimoni sottratta al controllo giurisdizionale nell’ordinamento interno -   valutazione caso per caso del giudice nazionale sulla incidenza della misura nei confronti dei terzi - necessità del controllo sulla misura produttiva di effetti giudici rilevanti sulle situazione giuridiche soggettive degli interessati -  possibilità di controllo incidentale se la legislazione nazionale non impone il ricorso diretto

Nell’ambito di una indagine condotta in Spagna dalla Procura europea per frode in materia di sovvenzione dell’Unione, i pubblici ministeri delegati titolari del caso citavano due persone in qualità di testimoni. La citazione di uno dei due soggetti da sentire, era contestata dalla  difesa. Il giudice spagnolo tenuto al controllo sulle misure investigative adottate a livello europeo, segnala che la legge interna non contempla tra i casi espressamente previsti di atti oggetto di controllo, la citazione dei testimoni. Configurandosi tale citazione come atto produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi, egli sostiene che debba essere esercitato il controllo previsto dal Regolamento UE 2017/1939 sulla attuazione di una cooperazione rafforzata sulla istituzione della Procura europea,   per scongiurare restrizioni ingiustificate dei diritti riconosciuti dall’Unione. La Corte del Lussemburgo chiarisce che è il giudice nazionale competente, dopo  un esame concreto e specifico del caso, a dover determinare se la citazione dei testimoni sia tale da incidere in misura rilevante sulla situazione giuridica soggettiva delle persone coinvolte dalla indagine, dovendosi, in caso affermativo, ritenere la necessità del controllo giurisdizionale. Tale controllo può essere eventualmente effettuato anche in via incidentale dal giudice penale incaricato della pronuncia, purché risultino garantiti il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e  i diritti della difesa. In ogni caso. Quando il diritto interno stabilisce un ricorso diretto per contestare una decisione analoga della autorità nazionali, allora, in forza del principio di equivalenza, deve essere garantita la medesima possibilità anche per gli atti della Procura europea.