Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

05/03/2025 - Cass., sez. VI, 5 marzo 2025, n. 9161

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - udienza preliminare

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Il giudice dell’udienza preliminare, ove ritenga di disporre una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, non può differire la definizione della fase in attesa del deposito dell’elaborato peritale, in quanto la prova è costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pienamente accesso, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all’eventuale richiesta di definizione con riti alternativi. Tuttavia, l’illegittima sospensione dell’udienza preliminare in attesa del deposito della perizia non integra un’ipotesi di abnormità, non dando luogo ad una stasi del processo, da intendersi quale oggettiva impossibilità di prosecuzione, comportando un mero ritardo nella definizione dell’udienza preliminare