argomento: decisioni in contrasto - responsabilita' degli enti
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Secondo la sentenza in esame, nel procedimento a carico degli enti deve ritenersi consentita la citazione diretta anche per l'illecito amministrativo quando tale rito sia previsto per il reato presupposto: infatti sebbene manchi nell'art. 59 comma, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 un diretto rinvio alla disciplina della citazione diretta, quale modalità di esercizio dell'azione penale, l’interpretazione sistematica e letterale della norma conducono a ritenere che la formulazione dell'art. 59 sia frutto di una dimenticanza del legislatore e non l'espressione di una volontà di escludere l'esercizio dell'azione penale a mezzo citazione diretta per il solo illecito dell'ente. Pertanto, nella pronuncia in esame si afferma l'abnormità funzionale del provvedimento del giudice del dibattimento, che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare, dichiari la nullità parziale del decreto di citazione diretta a giudizio in ordine al solo illecito amministrativo dell'ente dipendente da reato, per il quale è previsto l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art 550, considerata la stasi processuale derivante da tale provvedimento.
Di segno contrario l’orientamento secondo cui, nell’accertamento della responsabilità amministrativa da reato, tra le forme di esercizio dell’azione penale contemplate dell’art. 59, comma 1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non figura l’esercizio dell'azione penale con citazione diretta, ai sensi dell'art. 552 c.p.p. In questa prospettiva l'ordinanza con cui nel procedimento a carico degli enti viene dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art 178, lett. b) e 179 comma 1 c.p.p., non presenta profili di abnormità, in quanto è pur sempre espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice e non determina una stasi indebita del procedimento, ben potendo il pubblico ministero procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale nelle forme previste dall'art. 59 (Cass. sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 40724).