argomento: corti europee - giudice/giudizio
Articoli Correlati: indipendenza dei giudici - garanzie contro ingerenze esterne e interne - assegnazione di un procedimento - revoca - necessità di motivazione del relativo provvedimento
Corte di giustizia UE, 6 marzo 2025, (Cause riunite C-647/21 e C- 648/21)
Parole chiave: indipendenza del giudice - garanzie contro ingerenze esterne e interne - assegnazione di un procedimento – revoca – necessità di motivazione del relativo provvedimento
E’ incompatibile con l’art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione, la normativa polacca in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, in assenza di una previsione che stabilisca criteri oggettivi e precisi da seguire nella adozione di una simile decisione di revoca ed imponga la motivazione della decisione medesima. La Corte del Lussemburgo ricorda, infatti, che l’indipendenza dei giudic deve essere garantita da ogni ingerenza indebita in grado di influenzare le loro decisioni, comprese le ingerenze provenienti dall’interno dello stesso organo giurisdizionale.