argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa
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di Elena Andolina
In data 7 marzo 2025, è stata approvato, su proposta dei ministri Nordio, Piantedosi, Roccella e Piantedosi, lo schema di disegno di legge recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”. Il provvedimento consta di sette articoli. L’articolo 1 introduce il nuovo art. 577-bis relativo al reato di femminicidio (“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo”); prevedendo aggravanti e aumenti di pena per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e stalking, quando il reato è motivato da odio o discriminazione di genere. L’articolo 2, interviene sul codice di rito penale: obbligando il pm che dirige le indagini non solo all’audizione della persona offesa – che ne abbia fatto richiesta – senza possibilità di delega alla polizia giudiziaria, ma pure ad acquisire il parere (non vincolante) della donna in caso di richiesta di patteggiamento per i reati del Codice rosso; rafforzando il ricorso alla misura cautelare degli arresti domiciliari per gli autori di violenza ed estendendo oltre i 500 metri (già fissati dalla Legge Roccella) la distanza minima da tenere rispetto ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in caso di divieto di avvicinamento. L’articolo 3 incide sull’ordinamento penitenziario, introducendo, nel nuovo art. 58-sexies, doveri di comunicazione, in favore della persona offesa, per l’ipotesi in cui al condannato o internato siano applicate misure alternative che comportino l’uscita dall’istituto. L’articolo 4 prevede un rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne. L’articolo 5 prevede che, anche nel caso di tentato femminicidio, il procuratore della Repubblica possa revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento, ove il magistrato non assuma informazioni dalla persona offesa entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato (ex art. 362, comma 1-ter, c.p.p.).