argomento: decisioni in contrasto - difesa e difensori
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La sentenza in esame evidenzia un contrasto in ordine alle conseguenze derivanti dalla rinuncia al mandato difensivo e alle modalità di individuazione del nuovo difensore chiamato ad assistere, nel corso del giudizio, l’imputato medio tempore rimastone privo.
Secondo una lettura proposta in numerose sentenze, la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Cass. sez. VI, 11 luglio 2024, n. 27637; Cass. sez. II, 15 settembre 2023, n. 37875; Cass. sez.VI, 13 dicembre 2022, n. 7159; Cass. sez. I, 26 settembre 2019, n. 39570; Cass. sez. I, 16 aprile 2018, n. 16958).
Pur consapevole dell’esistenza di tale orientamento contrario, i giudici della Suprema Corte nella pronuncia in esame, aderiscono all’interpretazione secondo cui, invece, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina (Cass. sez. III, 11 novembre 2024, n. 41233; Cass. sez. I, 15 novembre 2019, n. 46435; Cass. sez. V, 22 gennaio 2016, n. 3094).