argomento: corti europee - misure di prevenzione e sicurezza
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Corte e.d.u., 13 febbraio 2025, Garofalo e a c. Italia
Parole chiave: confisca di prevenzione - natura giuridica – sanzione penale – esclusione – prevalente finalità ripristinatoria
Ricorrono a Strasburgo quattro cittadini italiani: il primo in qualità di destinatario di un provvedimento di confisca, lamenta la violazione del divieto di bis in idem ai sensi dell’art. 4 Protocollo n. 7 Cedu. avendo ritenuto il tribunale competente che egli non rappresentasse un pericolo per la società; gli altri ricorrenti, prossimi congiunti del primo, quali intestatari formali dei beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale, denunciano che l’applicazione della stessa nei loro confronti è avvenuta in spregio al principio di legalità ex art. 7, § 1, Cedu non essendo stati condannati per alcunché, e alla presunzione di innocenza quale garanzia procedurale sancita dall’art. 6, § 2, Cedu. I ricorsi sono dichiarati inammissibili in quanto la Corte europea esclude che, nel nostro ordinamento, la confisca equivalga a una sanzione penale non rivestendo carattere punitivo. L’esclusione della natura punitiva è confermata, a parere dei Giudici, dallo scopo ripristinatorio che, secondo il diritto interno, la misura persegue in seguito alle riforme legislative del biennio 2008-2009. In particolare, tale obiettivo è volto a garantire che il crimine non paghi e a prevenire l’arricchimento ingiusto, privando l’individuo interessato e i terzi sprovvisti di un valido diritto sul bene da confiscare, dei profitti delle attività criminali.