argomento: corte costituzionale
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Processo minorile – Sospensione del processo con messa alla prova – Divieto di applicazione per i delitti aggravati di violenza sessuale di gruppo e violenza sessuale – Inammissibilità
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevate, in riferimento all’art. 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice (reg. ord. n. 76 del 2024), ovvero al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. (reg. ord. n. 104 del 2024).