argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 10 gennaio 2025, n. 1025)Articoli Correlati: giudice esecuzione - revoca del provvedimento - pene sostitutive - lavoro di pubblica utilità
Il Giudice dell’esecuzione non può, in via generalizzata, revocare, anche in caso di errore, il provvedimento — reso dal giudice della cognizione o in sede esecutiva per effetto della competenza transitoria e surrogatoria di cui all’art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022 — con il quale è stata applicata, ai sensi dell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, essendo la revoca di questa prevista esclusivamente nei casi di cui all’art. 66 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022.