argomento: corte di cassazione - sezioni unite - impugnazioni
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QUESTIONE DI DIRITTO
Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione.
DECISIONE
La sentenza di proscioglimento è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato.