<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

23/01/2025 - Novità in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - mezzi di prova e di ricerca della prova

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di Elena Andolina

 

In data 21 gennaio 2025 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la p.d.l. C 2024, d’iniziativa dell’onorevole Calderone, recante “Modifiche all’articolo 268 del codice di procedura penale, in materia di trascrizione del contenuto delle comunicazioni intercettate non rilevante ai fini delle indagini”.

La presente proposta di legge interviene sul momento critico dell’esecuzione delle operazioni di intercettazione. Lo scopo è quello di incrementare lo scambio informativo tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero procedente, al fine di consentire a quest'ultimo di intervenire nella gestione delle intercettazioni.

Nello specifico, modificando l’art. 268, comma 2, c.p.p., si introduce, «nei casi di proroga delle intercettazioni, prima della richiesta di proroga e, comunque, al termine delle operazioni», l’obbligo della polizia giudiziaria, di trasmettere «al pubblico ministero procedente una dettagliata informativa in cui sono riportati il contenuto delle comunicazioni ritenuto non rilevante, l'oggetto specifico delle conversazioni e le generalità dei soggetti intercettati». Nel nuovo comma 2.1 si prevede che: il pubblico ministero, dopo aver verificato l'informativa di cui al comma 2, disponga l'acquisizione delle sole comunicazioni ritenute rilevanti ed il deposito presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, c.p.p. del contenuto non rilevante; e che quest’ultimo possa essere estratto «solo per comprovate ragioni indicate dalla difesa e previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari».
Nell'ottica di coniugare in modo ottimale le esigenze probatorie, il diritto di difesa e la tutela della riservatezza, si interviene, poi, sul comma 6 dello stesso art. 268 c.p.p., riconoscendo al difensore delle parti altresì «la facoltà di indicare le comunicazioni, anche informatiche o telematiche, ritenute rilevanti al giudice, che provvede alla loro acquisizione». E, nel caso in cui le conversazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche abbiano ad oggetto fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori o dei loro familiari, si prevede l’obbligo dello stesso giudice di disporne l'acquisizione «soltanto nei casi in cui il difensore li abbiano indicati come rilevanti ai fini delle indagini, fornendone le motivazioni».