argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 3 gennaio 2025, n. 131)Articoli Correlati: giustizia ripartitiva - ordinanza - rigetto - impugnazione - ammissibilità
L'ordinanza di mancato invio al programma di giustizia riparativa pronunciata dal giudice investito dalla richiesta dell'imputato è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 586 c.p.p., senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela rimettibile e reati procedibili d'ufficio.