Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/12/2024 - Corte cost., sent. 19 dicembre 2024, n. 208

argomento: corte costituzionale

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Giudizio abbreviato – Acquiescenza alla sentenza di condanna - Riduzione di un sesto della pena da parte del giudice dell'esecuzione - Illegittimità costituzionale parziale - Ill. cost. parziale conseg. ex art.  27 legge n. 87/1953

 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici;

2) In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), è costituzionalmente illegittimo l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.