Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

17/12/2024 - Cass. sez. II, 13 novembre 2024, n. 44232

argomento: decisioni in contrasto - parti private e persona offesa

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La sentenza in esame alimenta un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’art. 175 c.p.p. alla persona offesa, che chieda di essere rimessa in termini per la costituzione di parte civile.

Secondo un orientamento minoritario l'istituto della rimessione in termini di cui all'art 175 c.p.p. non può essere esteso alla persona offesa in quanto la norma fa riferimento testualmente alle “parti private”, posto che la persona offesa, fino alla costituzione di parte civile, non può essere ritenuta giuridicamente “parte” del processo (Cass. sez. II, 14 maggio 1019, n. 20764; Cass. sez. V, 10 marzo 2015, n. 10111).

La sentenza in esame, viceversa, aderisce all'orientamento prevalente, secondo il quale può essere concessa la rimessione in termini alla persona offesa per la costituzione di parte civile (Cass. sez. VI, 12 giugno 2023, n. 25287; Cass. sez. V, 22 giugno 2022, n. 34794; Cass. sez. V, 22 aprile 2022, n. 18712; Cass. sez. III, 5 febbraio 2019, n. 18844), anche sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1990: secondo tale indirizzo, una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 175 c.p.p., impone un'interpretazione del termine “parti” in senso ampio, tale cioè da ricomprendere anche la persona offesa da reato.