argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 4 dicembre 2024, n. 44310)Articoli Correlati: misure cautelari reali - azione cautelare - ne bis in idem
In tema di misure cautelari reali, non è precluso al pubblico ministero esercitare una nuova azione cautelare nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto quando il precedente titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formali purché ciò non determini una litispendenza cautelare che contrasta con il divieto di bis in idem il quale opera tra procedimenti, prima ancora che tra provvedimenti. In tal caso, la seconda iniziativa deve considerarsi preclusa e, dunque, priva di efficacia.