<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

29/11/2024 - Cass. penale, sez. III, 20 novembre 2024, n. 42465

argomento: decisioni in contrasto - competenza e giurisdizione

Articoli Correlati: Competenza per materia - successione delle norme nel tempo - art. 609 ter c.p.

A seguito della modifica dell'art 609 ter comma 2 c.p., ad opera dell'art 13 comma 2 lett. b) della legge n. 69 del 2019, il massimo della pena edittale per la violenza sessuale ai danni di un minore di anni 10 è stato elevato a 24 anni di reclusione, con conseguente spostamento della competenza per materia alla Corte d'assise ex art 5 c.p.

In una prima pronuncia, la Cassazione ha attribuito alla Corte d’assise la competenza a decidere sul reato previsto dall'art 609 ter comma 2 c.p. commesso prima delle entrata in vigore della legge n. 69del 2019, quando l’azione penale sia stata esercitata dopo la modifica normativa: fatta salva l'applicazione della pena più favorevole, in tal caso, secondo questo orientamento non è competente il tribunale in composizione collegiale, poiché per determinare la competenza devono essere applicate le norme in vigore al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, secondo il principio del tempus regit actum che governa la successione di norme processuali nel tempo (Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2024, n. 28485).

La sentenza in esame si discosta da questa pronuncia, affermando che la competenza spetti alla Corte d'assise solo in relazione ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 e non anche per quelli commessi precedentemente, sebbene l'azione penale sia stata esercitata successivamente alla novella. Infatti, la modifica normativa dell'art. 609 ter c.p., sebbene comporti di riflesso una modifica sul piano processuale spostando la competenza dal Tribunale alla Corte d’assise, ha natura sostanziale, avendo inciso sulla pena, con la conseguenza il  referente normativo applicabile nella fattispecie è l'art. 2, comma 4, c.p.