argomento: corti europee
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Corte e.d.u., 19 novembre 2024, Vieru c. Moldavia
Parole chiave: accuse credibili di violenza domestica fisica e psicologica - obblighi positivi - mancato svolgimento di indagini effettive sulla violenza e sulle circostanze delle morte della vittima - violazione degli artt. 2 e 3 Cedu sotto il profilo procedurale
Il ricorso riguarda una lunga storia di violenza fisica e psicologica esercitata dal marito sulla moglie, proseguita anche dopo il loro divorzio, nella quale si è raggiunto un livello di gravità tale da determinare prima la morte della donna e poi il suicidio del figlio maggiore della coppia. Per tali motivi, la Corte esamina il caso ai sensi dell’art. 2 Cedu che pone l’obbligo di indagare le cause del decesso in quanto avvenuto in circostanze sospette, e dell’art. 3 Cedu nel cui ambito operativo ricadono le ricorrenti condotte poste in essere dal coniuge violento, secondo il modello della venza domestica, causa di una condizione di spiccata vulnerabilità fisica ed emotiva del coniuge maltrattato. In forza dei principi di una giurisprudenza europea ormai consolidata, le vittime di questo tipo di violenza hanno diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di deterrente efficace contro le gravi violazioni della integrità personale. In particolare, in ossequio alle norme convenzionali citate, gli obblighi positivi gravanti sugli Stati stessi in presenza di un contesto di violenza domestica, comportano che le autorità nazionali devono immediatamente rispondere alle accuse di violenza quando giungono alla loro attenzione; devono, inoltre, verificare l’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita della vittima e, in ipotesi affermativa, provvedere alla adozione di misure operative di prevenzione e protezione adeguate e proporzionate al livello di rischio valutato. Ruolo essenziale tra tali obblighi positivi assume quello di una indagine effettiva che, relativamente al reato considerato, oltre ad essere rapida e approfondita, deve essere condotta dalle autorità nazionali in modo diligente, assicurando le fonti di prova e non lasciando impunite le sofferenze fisiche e psicologiche inflitte alla vittima. Di qui la condanna del paese convenuto, le cui autorità hanno invece svolto un lavoro investigativo carente, incompleto e superficiale benché si trovassero al cospetto di accuse credibili e specifiche, circostanza tanto più grave se riferita alla morte della donna, sbrigativamente liquidata come esito di una caduta accidentale.