argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa
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di Elena Andolina
In data 12 novembre 2024 la Commissione Giustizia del Senato ha iniziato l’esame della proposta di legge S. 1261, d’iniziativa dell’onorevole Bongiorno, recante “Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio”. A completamento dei numerosi interventi di riforma che si sono succeduti negli ultimi anni in chiave di contrasto al femminicidio è emersa la necessità di un ulteriore intervento diretto ad evitare che il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo autori del femminicidio possano approfittare dei diritti - ad oggi riconosciuti - in tema di disposizione delle spoglie della vittima per occultare le prove del delitto; così sviando il corretto iter del procedimento penale nel frattempo avviato. In tale ottica, la proposta - che consta di due articoli - introduce alcuni correttivi al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria. In chiave sanzionatoria, l'articolo 1 della p.d.l., attraverso il nuovo articolo 585-bis, prevede la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizione delle spoglie mortali del coniuge, della parte dell'unione civile ovvero del parente prossimo in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del medesimo (per i delitti di cui agli articoli 572, comma 3, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 579, 580, comma 1, primo periodo, e 584 del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge - o parte dell'unione civile- ovvero del parente prossimo). In chiave preventiva, a tutela dell'integrità della prova nel processo penale, l'articolo 2 della p.d.l. autorizza il Governo a modificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento di polizia mortuaria: introducendo, nei confronti dei suddetti soggetti, una preclusione assoluta – dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della eventuale sentenza di assoluzione - ad esercitare qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere; e prevedendo che, ove venga avviato un procedimento penale in relazione ad uno dei reati sopra indicati, la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il procedimento.