argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
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La coesistenza di una misura alternativa alla detenzione, anche restrittivamente conformata, quale la detenzione domiciliare, con il regime della messa alla prova (ex art. 168 bis c.p.), anteriormente o successivamente disposta, non solo non è da escludere in linea di principio, ma deve essere amessa tutte le volte in cui risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni.