argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 4 novembre 2024, n. 173)Articoli Correlati: misure cautelari - divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Distanza minima inderogabile di cinquecento metri e contestuale attivazione del dispositivo di controllo elettronico –Non fondatezza.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, ), nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, «non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri» e al contempo «prevede che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, senza, invece, possibilità di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., la non necessità di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto».