argomento: corti europee - giudice (e provvedimenti)
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Corte e.d.u., 24 ottobre 2024, B. B. c. Slovacchia
Parole chiave: sospetto credibile di violazione dei diritti riconosciuti dall’art. 4 Cedu - insorgenza dell’obbligo procedurale positivo a carico degli Stati di effettuare indagini efficaci - inadempimento di tale obbligo – violazione della norma convenzionale sotto il profilo procedurale.
Benché in ragione delle circostanze emerse nel corso del procedimento penale, vi fosse il sospetto credibile della violazione dei diritti garantiti alla ricorrente dall’art. 4 Cedu in quanto vittima di tratta di esseri umani, i giudici slovacchi qualificavano i fatti come sfruttamento della prostituzione, omettendo di sviluppare gli approfondimenti investigativi che, in base al materiale già raccolto, sarebbero stati in grado di fornire elementi rilevanti ai fini della configurazione del più grave e odioso reato. Astenendosi consapevolmente dal coltivare una linea di indagine che si palesava come ovvia, le autorità nazionali, pertanto, compromettevano in modo decisivo la capacità della indagine stessa di ricostruire i fatti e accertare l’identità dei responsabili. Di qui la dichiarata violazione dell’art. 4 Cedu sotto il profilo procedurale, determinata dal mancato adempimento dell’obbligo positivo di condurre indagini efficaci, fondate su un’analisi approfondita, obiettiva ed imparziale di tutti gli aspetti rilevanti