Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

18/10/2024 - Corte e.d.u. 17 ottobre 2024, Cesarano c. Italia

argomento: corti europee

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Corte e.d.u., 17  ottobre 2024, Cesarano contro Italia  

Parole chiave:     successione di leggi penali nel tempo - accertamento con giudizio abbreviato - individuazione della pena più mite - applicabilità della pena vigente al momento della presentazione della richiesta del rito speciale     

Dopo l’annullamento nel 2010 di una prima condanna pronunciata con rito ordinario per reati gravissimi risalenti al 1983, soltanto a seguito del nuovo rinvio a giudizio il ricorrente chiedeva di essere processato con rito abbreviato, conclusosi con una sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo senza isolamento diurno. Il provvedimento era confermato in sede sia di appello che di legittimità. Di qui il ricorso del nostro connazionale per l‘asserita  violazione degli artt. 7 e 6 § 1 Cedu, dovuta al mancato accoglimento dei giudici italiani della richiesta di riduzione della pena dell’ergastolo a trent’anni di reclusione, ai sensi della legge  n. 479/1999,  della quale egli avrebbe dovuto beneficiare in quanto lex mitior sulla base dei principi enucleati nel “caso Scoppola” (Grande Camera, Scoppola c. Italia n. 2,  17 settembre 2009). Tuttavia, diversamente da quest’ultima vicenda, in cui l’imputato aveva formulato richiesta di abbreviato mentre era in vigore la legge Carotti del ’99, in quella esaminata la rinuncia alle garanzie del dibattimento avveniva nell’ottobre 2012 con  conseguente applicazione dell’art. 442, comma 2, c.p.p. cosi come modificato dall’art. 7  d.l. n. 341/2000,   secondo cui soltanto  i soggetti passibili di condanna all’ergastolo senza isolamento diurno potevano fruire di una riduzione di pena a trent’anni di reclusione, mentre quelli passibili di condanna all’ergastolo in regime di isolamento diurno avrebbero beneficiato della mancata imposizione di tale regime. In base al precedente menzionato, i Giudici di Strasburgo confermano che in ipotesi di procedimenti aventi natura premiale innescati da una richiesta dell’imputato, il lasso di tempo da considerare ai fini della individuazione della legge che prescrive la pena meno afflittiva, decorre dalla richiesta medesima. E’ il momento in cui l’imputato presta il proprio consenso alla perdita di talune garanzie processuali, l’elemento che vale  a identificare la pena applicabile e, dunque, quella che si sceglie di subire. Pertanto, poiché il giudice nazionale ha effettivamente irrogato la pena più clemente, viene esclusa la violazione dell’art. 7 Cedu.  Medesima conclusione riguarda anche la presunta lesione della garanzia a un equo processo ai sensi dell’art. 6 § 1 Cedu, in quanto visto il quadro giuridico vigente al momento della presentazione della richiesta del rito semplificato, l’interessato non poteva legittimamente aspettarsi l’irrogazione di una pena diversa dall’ergastolo senza isolamento diurno, che pertanto possedeva i caratteri della prevedibilità.