Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/10/2024 - Corte e.d.u. 8 ottobre 2024, Cosovan c. Repubblica di Moldavia

argomento: corti europee - misure di prevenzione e sicurezza

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Corte e.d.u., 8  ottobre 2024, Cosovan c. Repubblica di Moldavia

Parole chiave:  confisca speciale di denaro proveniente da atto illecito  disposta dopo l’interruzione delle indagini per intervenuta prescrizione -  misura non subordinata dal diritto interno all’accertamento di colpevolezza – motivazione dell’ordine di confisca sufficientemente chiara sulla esclusione della responsabilità penale del ricorrente - presunzione di innocenza garantita

Non viola la presunzione di innocenza l’ordine di confisca speciale del denaro disposta dal p.m. moldavo contestualmente alla archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente, per intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione. I Giudici di Strasburgo rinvengono la base giuridica sufficiente della misura adottata nella origine illecita del denaro contemplata dal diritto interno, che tra i beni confiscabili oltre a quelli derivanti dalla commissione di un reato, ricomprende, appunto, anche i beni ottenuti tramite un atto vietato dal codice penale, consistente nel caso di specie nella conduzione  di  una attività commerciale illegale. La motivazione del provvedimento di confisca, mai contestato dall’interessato,  chiariva che quest’ultimo non era soggetto a responsabilità penale, ma che il denaro doveva essergli comunque confiscato in quanto ricavato da attività criminali; tali affermazioni,  secondo la Corte europea, si prestano ad essere intese come riferite sia alla commissione di un reato sia alla origine illecita del denaro, secondo il distinguo operato dalla legge dello Stato convenuto. Tuttavia, proprio sulla base di una corretta valutazione del contesto del diritto interno e della decisione del suo complesso, il linguaggio della sentenza non può essere frainteso e letto come dichiarazione, secondo lo standard penale, della responsabilità penale del ricorrrente