argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - mezzi di prova e di ricerca della prova
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 23 settembre 2024, n. 35687)Articoli Correlati: testimonianza - testimonianza indiretta - testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
L'art. 195, comma 4, c.p.p. vieta la testimonianza dell'operante di polizia sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), c.p.p., mentre gli "altri casi," per i quali l'art. 195, comma 4, c.p.p. ne legittima la deposizione, si riferiscono alle ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dall'operante "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime", in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un "dialogo tra teste e ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella propria qualità" (frasi pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto, nell'immediatezza dell'episodio criminoso; dichiarazioni percepite nel corso di attività investigative tipiche - quali perquisizioni, accertamenti su luoghi - o atipiche - quali appostamenti, pedinamenti, ecc.); non ravvisandosi - in siffatte ipotesi - il concreto rischio di elusione delle garanzie processuali e costituzionali.