argomento: corti europee - giudice/giudizio
» visualizza: il documento (Corte di giustizia dell'Unione europea, Causa C-792/22)Articoli Correlati: Primato del diritto dell - Rapporti tra procedimento amministrativo e procedimento penale
In una questione sui rapporti tra procedimenti amministrativi e penali sugli stessi fatti, la Corte di giustizia ha affermato un duplice principio di diritto.
Il caso era quello di una morte sul luogo di lavoro: in base alla normativa nazionale, i fatti venivano, dapprima, considerati dal giudice amministrativo, che escludeva di potersi parlare di “infortunio sul lavoro”; interpellato il giudice penale, poi, questi non poteva discostarsi dal responso del giudice amministrativo e non poteva, così, pronunciarsi sulla responsabilità civile per la morte del lavoratore; questo impediva, poi, l’ascolto dei familiari della vittima, inutile nella prospettiva per cui non avrebbe avuto luogo un infortunio sul lavoro e, quindi, un fatto risarcibile.
Così, gli artt. 1, §§1 e 2, e 5, §1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, letti in combinato con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione vanno intesi come ostativi a regole interne in forza delle quali la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come “infortunio sul lavoro” riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile per i fatti addebitati all’imputato ed impedisca, perciò, agli aventi causa della vittima di essere ascoltati (primo principio di diritto).
Questo principio di diritto vale anche con riferimento all’interpretazione che l’organo interno di legittimità costituzionale dà delle regole domestiche. Meglio detto, l’esegesi della Corte di giustizia finisce per prevalere su quella della Corte costituzionale: ne deriva un assetto peculiare nel dialogo tra corti, orientato a favore del giudice unionista.
Proprio su questo aspetto, la sentenza in nota (ri)afferma il principio del primato del diritto dell’Unione. Esso – si legge nel secondo principio di diritto – “osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale, sebbene ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391”.