argomento: corti europee - indagini preliminari e difensive
» visualizza: il documento (Corte e.d.u. 7 settembre 2024, Mukhtarli c. Georgia)Articoli Correlati: diritto alla libertà e sicurezza - rapimneto e trasferimento illegale di un cittadino azero dalla Georgia - mancata conduzione di indagini effettive - violazione degli obblighi positivi di natura procedimentale - impossibilità di decidere oltre ogni ragionevole dubbio a causa di indagini lacinose - esclusione degli obblighi di natura sostanziale
Corte e.d.u., 5 settembre 2024, Mukhtarli c. Georgia
Parole chiave: diritto alla libertà e alla sicurezza - rapimento e trasferimento illegale di un cittadino azero dalla Georgia - mancata conduzione di indagini effettive - violazione degli obblighi positivi di natura procedimentale – impossibilità di decidere oltre ogni ragionevole dubbio a causa di indagini lacunose – esclusione della violazioni degli obblighi di natura sostanziale
Il caso riguarda un giornalista free lance di nazionalità azera e residente in Georgia, molto noto per le sue inchieste su gravi fenomeni di corruzione del governo del suo Paese d’origine. Secondo il racconto del ricorrente egli, nel maggio 2017, veniva rapito da quattro individui che lo caricavano con la forza su un auto, nella quale veniva poco dopo bendato; al termine del tragitto durato oltre due ore, il ricorrente si rendeva conto di essere stato trasferito presso l’unità militare del servizio di frontiera dello Stato azero. Nei sui confronti era disposto prima un fermo amministrativo e poi avviato un procedimento penale al termine del quale, nel gennaio 2018, veniva condannato a sei anni di reclusione per attraversamento illegale della frontiera, contrabbando e resistenza violenta a un funzionario delle forze dell’ordine, Nella primavera del 2020, a seguito della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, il condannato riacquistava la propria libertà e si recava subito dopo in Germania, dove gli era concesso il diritto d’asilo. Alla luce di questi eventi, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 5 Cedu sotto il profilo degli obblighi sia sostanziali che procedimentali gravanti sullo Stato convenuto ai fini di una efficace tutela del diritto alla libertà e alla sicurezza; in particolare, lamentava la insufficienza delle indagini sotto lo specifico profilo del coinvolgimento o della tacita acquiescenza delle autorità georgiane al suo presento rapimento. I Giudici di Strasburgo accertano l’inosservanza degli obblighi positivi di condurre una indagine efficace ed approfondita ex artt. 3 e 5 Cedu, per avere gli organi investigativi omesso di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere diligentemente le prove relative alle affermazioni del ricorrente (in special modo, i filmati delle telecamere di video sorveglianza a circuito chiuso aventi assoluta rilevanza nella concretezza del caso trattato), e di profondere un reale sforzo per verificare la plausibilità della versione dei fatti fornita dal governo azero. Viceversa, viene esclusa dai Giudici la violazione degli obblighi sostanziali di cui alle richiamate disposizioni convenzionali, in quanto, a causa della incapacità delle autorità georgiane di condurre una indagine efficace e diligente, essi non sono in grado di concludere oltre ogni ragionevole dubbio che il ricorrente sia stato rapito, maltrattato e trasferito con la forza in Azerbaigian con il coinvolgimento attivo o passivo o l’acquiescenza delle autorità georgiane.