argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
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L'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame, previsto dall'art. 324, comma 6, c.p.p., ove chi ha fatto la richiesta non sia detenuto e non abbia precedentemente dichiarato o eletto domicilio deve essere comunicato, in caso di mancata indicazione nella richiesta del domicilio presso cui intende riceverlo a norma dell'art. 324, comma 2, c.p.p., dev'essere notificato mediante consegna al difensore; ove, invece, chi ha fatto la richiesta di riesame non sia detenuto ed abbia precedentemente dichiarato o eletto domicilio, la notificazione dell'avviso dell'udienza camerale di cui al comma 6 dell'art. 324 c.p.p., nel caso in cui la notificazione al domicilio dichiarato od eletto divenga impossibile, dev'essere parimenti eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio a norma dell'art. 157-bis, comma 1, c.p.p.