Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

17/07/2024 - Limiti all'uso della forza in occasione di manifestazioni pubbliche

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - polizia giudiziaria

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di Elena Andolina

Risulta assegnata, in data 11 luglio 2024, alla Commissione Giustizia della Camera la p.d.l. C. n. 1799, d’iniziativa dell’onorevole Zaratti, recante “Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al codice di procedura penale in materia di scioglimento di riunioni e assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché di esecuzione di perquisizioni personali e domiciliari e di casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato”. Gli episodi di violenza e di caos avvenuti a Genova nel 2001 in occasione del G8, come pure i recenti scontri tra le Forze dell'ordine e gli studenti manifestanti per la pace (Pisa, 23 febbraio 2024), attestano che «l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli». A fronte del carattere obsoleto ed inadeguato di alcune norme dell'attuale legislazione in materia di sicurezza (il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773), la p.d.l. n.  1799 - che consta di due articoli -  intende dare indicazioni chiare sui limiti che l'uso della forza deve avere in un Paese civile e democratico. L'articolo 1 p.d.l. reca alcune modifiche al testo unico di cui al r.d. 773 del 1931, con particolare riferimento all'uso della forza per disperdere le manifestazioni; sostituendo la possibilità di sciogliere le riunioni pubbliche qualora avvengano «grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità» con fattispecie più precise e attuali, riconducibili non all'onorabilità dell'autorità, ma ad effettivi atti contro l'individuo. Si propone, altresì, l'abrogazione della definizione di manifestazione sediziosa quale «(...) esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le autorità», in quanto suscettibile di affidare ai pubblici ufficiali una discrezionalità che va ben oltre i limiti accettabili per uno Stato minimamente liberale. Si stabiliscono, al contempo, modalità precise per l'intervento delle Forze dell'ordine in una manifestazione che debba essere sciolta con la forza, limitando anche l'uso dei lacrimogeni e soprattutto delle armi da fuoco. L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale (artt. 249, 251 e 389 c.p.p.) allo scopo di contenere la discrezionalità nell'uso della perquisizione, di garantire sempre la salvaguardia della dignità dell'individuo e di impedire che durante le manifestazioni di piazza si concentri nelle caserme un numero eccessivo di fermati, impedendo così il rispetto delle garanzie personali.