Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/07/2024 - Obbligo di autopsia in caso di morte della persona detenuta

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - esecuzione/trattamento carcerario

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di Elena Andolina

In data 3 luglio 2024 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge n. 1766, d’iniziativa dell’onorevole Ghirra e altri, recante “Introduzione dell'articolo 116-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice di procedura penale, in  materia di esecuzione di autopsia nel caso di morte di persona in stato di detenzione, nonché istituzione dello sportello per i diritti negli istituti penitenziari”. L'impressionante numeri dei suicidi e la crescente assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario  sono un indice delle pessime condizioni degli istituti penitenziari in Italia. Il disagio psichico non può che avere una forte incidenza sul numero altissimo di gesti estremi. I dati statistici rispetto ai decessi nelle strutture detentive riportano ogni anno diversi casi per i quali non è stato possibile accertare precisamente le cause. In tali evenienze risultano essere determinanti l'esame autoptico e l'autopsia; quest'ultimo strumento è attualmente disciplinato dall'articolo 116 norme att. c.p.p.  limitatamente ai casi in cui, in occasione della morte di una persona, sorge il sospetto di un reato. Nell’intento di fugare ogni possibile dubbio in merito alle cause di morte di un soggetto – quale il detenuto – sottoposto alla custodia dello Stato, la presente proposta di legge, mediante l’introduzione dell’articolo 116-bis, rende obbligatoria, anche in assenza di sospetto di reato, l'autopsia se la morte della persona è avvenuta all'interno delle strutture detentive o comunque in stato di detenzione. È prevista, comunque, la possibilità di escludere l'esperimento dell'autopsia qualora la famiglia vi si opponga motivatamente, attraverso il deposito di un'istanza al pubblico ministero competente (articolo 1 p.d.l.). Si dispone, poi, l'istituzione di uno sportello per i diritti presso le strutture detentive presenti nel territorio nazionale con il compito di fornire ai detenuti informazioni gratuite concernenti l'esecuzione della pena e le problematiche connesse allo stato di detenzione; consentendo la fruizione dei relativi servizi secondo una turnazione che garantisca almeno un appuntamento a settimana a ciascun detenuto (articolo 2 p.d.l.).