Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/06/2024 - Cass. sez. III, 10 giugno 2024, n. 23056

argomento: decisioni in contrasto - udienza preliminare

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L’ordinanza in commento rimette alle Sezioni Unite la decisione in ordine alla ricorribilità per cassazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p. prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, c.p.

Secondo un primo orientamento la sentenza di non luogo procedere ex art. 420 quarter c.p.p., per mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del processo, non è ricorribile per Cassazione, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fino a che non sia decorso il termine previsto dall'art 159, ultimo comma, c.p. , trattandosi di una pronuncia revocabile di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia stabilita dall’art. 111 comma 7 Cost., che riguarda i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria: tale sentenza, pur avendo infatti formalmente il nome di sentenza, non ha natura decisoria, in quanto non contiene alcun accertamento di merito, è suscettibile di revoca, non impedisce in pendenza del termine lo svolgimento di atti urgenti né incide sull'efficacia delle misure cautelari, non è idonea ad incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo; pertanto esula dalla ricorribilità ai sensi dell'art. 111, comma 7 , Cost. (Cass. sez. II, 26 ottobre 2023, n. 50426).

Secondo un diverso orientamento la sentenza in un luogo procedere ex art. 420 quarter c.p.p. è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge avendo natura definitoria, posto che conclude e definisce il processo iniziato con l’esercizio dell’azione penale (Cass. sez. V, 23 febbraio 2024, n. 20140). A questo orientamento aderisce l’ordinanza in commento: in tale pronuncia infatti, da un lato, si riconosce al pubblico ministero il potere di reagire all'adozione di una sentenza che ritenga erroneamente pronunciata in assenza dei relativi presupposti, dall'altro si nega che la revocabilità della sentenza possa escluderne l’impugnabilità; tuttavia in considerazione del contrasto giurisprudenziale creatosi, la questione viene rimessa alle Sezioni Unite.