Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/06/2024 - Corte di Giustizia UE, 18 giugno 2024, (Causa C-753/22)

argomento: corti europee

Articoli Correlati: spazio di libertà, sicurezza e giustizia - riconoscimento dello status di rifugiato a cura di uno Stato membro - condizioni di accoglienza lesive dell - domanda di protezione internazionale in altro Stato membro - facoltà e non obbligo per il secondo Stato membro di fare propria la decisione adotta dal primo

Corte di giustizia UE, 18 giugno 2024,  (Causa C-753/22)

Parole chiave: spazio di libertà, sicurezza e giustizia - riconoscimento dello status di rifugiato a cura di uno Stato membro - condizioni di accoglienza lesive dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE in tale Stato – domanda di protezione internazionale in altro Stato membro - facoltà e non obbligo per il secondo Stato membro di fare propria la decisione adottata dal primo.

Una cittadina siriana cui era stato concesso lo status di rifugiata in Grecia, rivolge alla magistratura tedesca domanda di riconoscimento di tale condizione. Il giudice tedesco ritenendo che a causa delle condizioni di accoglienza dei rifugiati nello Stato ellenico, la richiedente corresse il pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti, respingeva la domanda e le accordava la protezione sussidiaria. L’interessata proponeva ricorso contro tale provvedimento, ma senza successo in quanto il tribunale amministrativo negava che il diritto invocato potesse fondarsi soltanto sul fatto che lo status di rifugiato era stato già riconosciuto in Grecia. In questo contesto, la Corte amministrativa federale quale giudice del rinvio,  chiede alla Corte di Giustizia se l’autorità competente è tenuta a riconoscere lo status in questione sol perché esso è stato riconosciuto da altro Stato membro, oppure se possa procedere ad un nuovo esame autonomo della domanda nel merito. I giudici del Lussemburgo affermano che, in questa fase del diritto dell’Unione, gli Stati membri non hanno l’obbligo, ma solo la facoltà di riconoscere le decisioni in materia adottate da altri Paesi. Pertanto, lo Stato che non riconosca in via automatica la qualifica di rifugiato a causa di un serio rischio per il soggetto di subire nello Stato membro che lo ha accordato, un trattamento inumano o degradante, deve procedere ad un nuovo esame individuale, completo e aggiornato delle condizioni richieste per essere considerato rifugiato, avviando a tal fine e nel più breve tempo possibile uno scambio di informazioni con l’autorità che ha adottato la protezione internazionale.