argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
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In tema di impugnazioni, il combinato disposto degli artt. 156 e 581, comma 1 ter, c.p.p., va interpretato nel senso che:
- se l'imputato è detenuto per il procedimento nel quale viene proposta l'impugnazione non si applica la disciplina dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p.;
- se l'imputato è detenuto per altra causa e tale condizione è nota al giudice che procede, ugualmente non si applica la disciplina dettata dall'art.581 comma 1 ter c.p.p.;
- se l'imputato è detenuto per altra causa e tale condizione non è nota al giudice che procede trova invece applicazione la disciplina sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di elezione di domicilio ex art. 581 comma 1 ter c.p.p.