Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/06/2024 - Corte e.d.u. 20 giugno 2024, Tmporale c. Italia

argomento: corti europee - esecuzione/trattamento carcerario

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Articoli Correlati: diritto alla salute e detenzione - cure adeguate - accertamenti diagnostici tempestivi - scarcerazione - trattamento adeguato alle condizioni di salute del ricorrente

Corte e.d.u.,  20 giugno 2024, Temporale c. Italia

Parole chiave:   diritto alla salute del detenuto - cure adeguate – accertamenti diagnostici tempestivi – scarcerazione  – trattamento adeguato alle condizioni fisiche e psichiche del ricorrente

Un nostro connazionale è ricorso a Strasburgo denunciando che il periodo di detenzione trascorso in carcere a seguito di ordinanza restrittiva prima, e di condanna poi, risultava  incompatibile con il suo stato di salute fortemente compromesso - disturbi  psichiatrici che gli erano valsi il riconoscimento di una invalidità al 100% e  altre patologie - e ulteriormente aggravato dal protrarsi dalla reclusione che gli avrebbe impedito di ricevere le cure adeguate. L’asserita circostanza avrebbe dato luogo a un trattamento inumano,  come tale contrario all’art. 3  Cedu.  Applicando i criteri  fissati nel caso Rooman c. Belgio (Corte e.d.u., 31 gennaio 2019) al fine di stabilire se la detenzione di una persona malata sia conforme alla norma convenzionale, la Corte esclude che lo Stato Italiano sia incorso nella violazione dell’art. 3 Cedu. In particolare, considerato lo stato di salute e le condizioni della detenzione; il protrarsi della stessa e l’adeguatezza della assistenza prestata,  i giudici europei in base alle informazioni e ai documenti forniti dalle parti, ritengono che il ricorrente ha ricevuto le terapie necessarie; che è stato sottoposto agli  accertamenti diagnostici prescritti; che è stato curato con la dovuta diligenza quando lo stato di salute è peggiorato per essere, alla fine, scarcerato quando le sue condizioni sono state ritenute inconciliabili con il regime detentivo.