Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

06/06/2024 - Corte di Giustizia UE, 14 maggio 2024, (Causa C-15/24)

argomento: corti europee - difesa

» visualizza: il documento (Corte di Giustizia UE, 14 maggio 2024, (Causa C-15/24 )) scarica file

Articoli Correlati: direttiva 2013/48/UE - diritto di avvalersi di un difensore - deroga temporanea in presenza di circostanze eccezionali li - rinuncia al difensore da parte di persona analfabeta - spiegazioni sulle possibili conseguenze - informazione sulla revocabilità della rinuncia - valutazione delle prove ottenute in violazione del diritto alla assistenza difensiva

Corte di giustizia UE,  C-15/24, 14 maggio 2024

Parole chiave: direttiva 2013/48/UE - diritto di avvalersi di un difensore - deroga temporanea in presenza di circostanze eccezionali -  rinuncia al difensore da parte di persona analfabeta – spiegazioni sulle possibili conseguenze – informazione sulla revocabilità  della rinuncia – valutazione delle prove ottenute in violazione del diritto alla assistenza difensiva

La domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dal giudice bulgaro riguarda la corretta interpretazione, alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE  sul diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo,  della direttiva 2013/48/UE  del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo; al diritto di informare un terzo nel momento della privazione della libertà personale; infine, al diritto del soggetto ristretto di comunicare con i terzi e le autorità consolari.  La Corte del Lussemburgo chiarisce quanto segue: l’art. 12, § 2, direttiva  2013/48, conformemente a quanto stabilito dall’art. 47, §§ 1 e 2, Carta, contrasta  con la giurisprudenza nazionale secondo cui il giudice che esamina il coinvolgimento di un imputato in un reato per determinare la misura di coercitiva applicabile, non abbia la possibilità di valutare se alcuni elementi di prova siano stati ottenuti in violazione delle prescrizioni di tale direttiva e, in caso affermativo, di escludere tali elementi; l’art. 3, § 6, lett. b), direttiva  2013/48   (possibilità per gli Stati membri, solo nella fase che precede il processo, di prevedere una deroga temporanea al  diritto di avvalersi di un difensore, se ricorre la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale),  se non trasposto  nell’ordinamento giuridico nazionale, non può essere invocato dalle autorità di polizia dello Stato membro interessato nei confronti di un indagato o di un imputato per derogare all’applicazione del diritto di avvalersi di un difensore, previsto in modo chiaro, preciso e incondizionato dalla direttiva stessa.  L’art. 9, §§ 1 e 2, direttiva 2013/48 (rinuncia al diritto di avvalersi  di un difensore) impone che l’indagato analfabeta che rinunci al difensore,    sia informato, con  modalità che tengano conto della sua situazione specifica, delle possibili conseguenze di una siffatta rinuncia e qualora tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto interno, essa deve comunque consentire la verifica dell’osservanza dei requisiti richiesti della fonte sovranazionale. Infine, l’art. 9,  § 3, direttiva 2013/48 (possibilità di revocare la rinuncia) esige che la persona vulnerabile che  rinunci al diritto di avvalersi del difensore,  sia debitamente informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del quale, tenuto conto dell’intensità e dell’importanza dell’atto di indagine stesso, l’assenza di un difensore possa risultare particolarmente pregiudizievole per i suoi  interessi e diritti.