argomento: corti europee - mezzi di prova e di ricerca della prova
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Corte e.d.u., 23 maggio 2024, Contrada c. Italia
Parole chiave: diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza - intercettazioni telefoniche nei confronti di chi non è sospettato né accusato di un reato – mancata previsione di conoscibilità delle operazioni concluse - impossibilità di verificare la legittimità e la necessita della captazione - interferenza illecita
Costituisce una interferenza illecita nel diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza garantito dall’art. 8 C.e.d.u., l’intercettazione telefonica disposta, nel 2017, dalla autorità giudiziaria italiana nei confronti di chi risultando estraneo alla commissione del reato, non è parte del procedimento in relazione al quale è stata autorizzata la captazione di conversazioni. Diversamente dalle persone indagate, garantite contro eventuali abusi nelle operazioni di intercettazioni, dovendo essere avvisate immediatamente della loro conclusione e potendo accedere alle relative registrazioni e trascrizioni, quelle non sospettate né accusate di un reato solo in modo fortuito o accidentale possono venirne a conoscenza. Tale circostanza che preclude la possibilità di ottenere un controllo effettivo circa la legittimità e la necessità della misura, determina l’inadeguatezza della legge italiana a soddisfare il requisito della “qualità del diritto” e a limitare l’interferenza a quanto necessario in una società democratica.