argomento: corti europee - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Corte e.d.u. 16 maggio 2024, Domenjoud c. Francia )Articoli Correlati: libertà di circolazione - arresti domiciliari preventivi a carico di sospettati di possibili atti violenti - stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito di atti terroristici - requisiti di legittimità - - - - collegamento con lo stato di emergenza - breve durata della misura - valutazione dettagliata della condotta del soggetto indicativa di un serio rischio di azioni violente - garanzie procedurali
Corte e.d.u., 16 maggio 2024, Domenjoud c. Francia
Parole chiave: Libertà di circolazione - arresti domiciliari preventivi a carico di sospettati di possibili atti violenti - stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito di attentati terroristici - requisiti di legittimità - collegamento con lo stato di emergenza - breve durata della misura - valutazione dettagliata della condotta del soggetto indicativa di un serio rischio di commissione di azioni violente - garanzie procedurali
Oggetto del ricorso sono i provvedimenti emessi a carico dei due ricorrenti - attivisti Black Bloc noti alle forze dell’ordine - dal Ministro dell’interno in forza di una legge sullo stato di emergenza, al fine di garantire il sicuro svolgimento di un vertice internazionale sul cambiamento climatico (COP 21), iniziato a Parigi nel novembre 2015, pochi giorni dopo l’attacco terroristico al teatro Bataclan. Le misure preventive della durata complessiva di sedici giorni, disponevano gli arresti domiciliari dalle ore 20 alle 6 del mattino successivo e l’obbligo di presentarsi tre volte al giorno, a orari prestabiliti, presso una stazione di polizia. Inquadrati gli arresti domiciliari notturni non come limitazione della libertà personale, ma in termini di restrizione della libertà di movimento, garantita dall’art. 2 Protocollo n. 4 C.e.d.u., la Corte ritiene che tale restrizione aveva perseguito finalità legittime, ovvero la tutela della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza e il mantenimento dell’ordina pubblico; che la sua base giuridica era prevedibile, in quanto la legge francese sullo stato di emergenza circoscrive adeguatamente il potere discrezionale dell’esecutivo; che vi era un legame tra l’obiettivo perseguito con la dichiarazione dello stato di emergenza e le misure decise sulla base dello stesso stato, tale da eliminare qualsiasi possibilità di abuso. Ciò premesso, relativamente al primo ricorso, i Giudici escludono la violazione della norma convenzionale poiché la restrizione si fondava su ragioni pertinenti e sufficienti e su aspetti specifici del comportamento e dei precedenti penali del ricorrente, tutti elementi che evidenziavano nel loro complesso un serio rischio di coinvolgimento in disordini altamente violenti. Viceversa, con riferimento al secondo ricorrente, i Giudici valutano la motivazione della ordinanza restrittiva ministeriale gravemente lacunosa nella rappresentazione degli elementi specifici utilizzati per giustificare la compressione della libertà di circolazione; escludono, pertanto, che la misura sia stata l’esito di una valutazione individuale e dettagliata del comportamento e delle azioni del ricorrente medesimo, in grado di concretizzare il rischio che egli potesse contribuire ai disordini. Di qui, la conclusione che la decisione non abbia soddisfatto i requisiti sostanziali e procedurali richiesti dalla norma convenzionale.