Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

18/05/2024 - Corte e.d.u. 16 maggio 2024, Domenjoud c. Francia

argomento: corti europee - misure di prevenzione e sicurezza

» visualizza: il documento (Corte e.d.u. 16 maggio 2024, Domenjoud c. Francia ) scarica file

Articoli Correlati: libertà di circolazione - arresti domiciliari preventivi a carico di sospettati di possibili atti violenti - stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito di atti terroristici - requisiti di legittimità - - - - collegamento con lo stato di emergenza - breve durata della misura - valutazione dettagliata della condotta del soggetto indicativa di un serio rischio di azioni violente - garanzie procedurali

Corte e.d.u., 16 maggio 2024, Domenjoud c. Francia

Parole chiave:   Libertà di circolazione - arresti domiciliari preventivi a carico di sospettati di possibili atti violenti - stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito di attentati terroristici  -  requisiti di legittimità - collegamento con lo stato di emergenza - breve durata della misura - valutazione dettagliata della condotta del soggetto indicativa di un serio rischio di commissione di azioni violente - garanzie procedurali   

Oggetto del ricorso sono i provvedimenti emessi a carico dei due ricorrenti -   attivisti Black Bloc noti alle forze dell’ordine - dal Ministro dell’interno in forza di una legge sullo stato di emergenza, al fine di garantire il sicuro svolgimento di un vertice internazionale sul cambiamento climatico (COP 21), iniziato a Parigi nel novembre 2015, pochi giorni dopo l’attacco terroristico al teatro Bataclan. Le misure preventive della durata complessiva di sedici giorni, disponevano gli arresti domiciliari dalle ore 20 alle 6 del mattino successivo e l’obbligo di presentarsi tre volte al giorno, a orari prestabiliti, presso una stazione di polizia. Inquadrati gli arresti domiciliari notturni  non come limitazione della libertà personale, ma in termini di restrizione della libertà di movimento, garantita dall’art. 2  Protocollo n. 4  C.e.d.u.,  la Corte ritiene che tale restrizione aveva perseguito finalità legittime, ovvero la tutela della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza e il mantenimento dell’ordina pubblico; che la sua base giuridica era prevedibile, in quanto la legge francese  sullo stato di emergenza circoscrive adeguatamente il potere discrezionale dell’esecutivo; che vi era un legame  tra l’obiettivo perseguito con la dichiarazione dello stato di emergenza e le misure decise sulla base dello stesso stato, tale da eliminare qualsiasi possibilità di abuso. Ciò premesso, relativamente al primo ricorso, i Giudici escludono la violazione della norma convenzionale poiché la restrizione si fondava su ragioni pertinenti e sufficienti e su aspetti specifici del comportamento e dei precedenti penali del ricorrente,   tutti elementi che evidenziavano nel loro complesso un serio rischio di coinvolgimento in disordini altamente violenti. Viceversa, con riferimento al secondo ricorrente, i Giudici valutano  la motivazione della ordinanza restrittiva ministeriale  gravemente lacunosa nella rappresentazione degli elementi specifici utilizzati  per giustificare la compressione della libertà di circolazione; escludono,  pertanto,  che la misura sia stata l’esito di una valutazione individuale e dettagliata del  comportamento e delle  azioni del ricorrente medesimo, in grado di concretizzare il rischio che  egli potesse contribuire ai disordini. Di qui, la conclusione che la decisione  non abbia soddisfatto i requisiti sostanziali e procedurali richiesti dalla norma convenzionale.