Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/05/2024 - Divieto di manette ai polsi durante l'udienza

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - imputato

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di Elena Andolina

In data 7 maggio 2024 è stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la proposta di legge S. 1093, d’iniziativa dell’onorevole Scalfarotto, recante “ Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di tutelare la libertà personale dell’imputato durante le udienze”. 

Nelle aule dei tribunali italiani si assiste con frequenza ad immagini di imputati ammanettati o reclusi in gabbie durante le udienze, nonostante l’art. 474, co. 1, c.p.p. preveda l'utilizzo di questi strumenti solo come eccezione (allo scopo di «prevenire il pericolo di fuga o di violenza»). Il ricorso automatico a queste pratiche - senza che vengano accertate in modo concreto e puntuale le circostanze dei singoli casi - contrasta con la presunzione di innocenza. Peraltro, assistere al proprio processo in una cella costituisce, oltre che un trattamento inumano (ex art. 3 Cedu), pure una violazione dei diritti della difesa (artt. 6 e 3, lettere b) e c), Cedu), atteso che il diritto dell'imputato di comunicare con il proprio difensore, senza rischio di essere ascoltato da terzi, costituisce uno dei requisiti per un processo equo (Corte Edu, sent. Valyuzhenich v. Russia, etc.). La prassi dell'utilizzo di strumenti coercitivi durante le udienze non è venuta meno neppure dopo che il d.lvo 8 novembre 2021, n. 188 - attuativo della direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza - ha reso più gravosi (mediante l’inserimento del comma 1-bis dell’art. 474 c.p.p.) gli adempimenti del giudice che intenda impiegare le cautele di cui al comma 1 dello stesso articolo. In tale quadro, obiettivo della p.d.l. S. 1093 - che consta di due articoli -  è disciplinare in modo chiaro e puntuale il divieto per gli imputati di indossare le manette ai polsi, o altri strumenti coercitivi, durante il proprio processo.  

L'articolo 1 della p.d.l.- modificando l’art. 474, comma 1, c.p.p.- prevede che «l'imputato assiste all'udienza al fianco del proprio difensore, senza manette ai polsi ovvero altri strumenti coercitivi che ne limitino la libertà, anche se detenuto, salvo che sussista un concreto pericolo di fuga o di violenza che ne motivi l'applicazione ». L'articolo 2 della p.d.l.- modificando l’art. 146, comma 1, norme att. c.p.p. - sancisce che «durante l'udienza l’imputato assiste libero da coercizioni»; e prevede che il giudice, qualora ravvisi un pericolo di fuga o di atti di violenza, possa disporre con ordinanza motivata l'adozione di specifiche misure per prevenirli, in ogni caso diverse dall'uso delle manette ai polsi o di altri strumenti coercitivi quali celle o perimetrazioni coercitive.