Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/04/2024 - Cass., sez. III, 22 aprile 2024, n. 16703

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici

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Fondare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente per il quale vi è l’ammissione alla messa alla prova è non soltanto contrario al disposto dell’articolo 164, c.p. (che ammette la sospensione condizionale della pena “soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati“), in quanto proprio l’ammissione alla messa alla prova per il reato costituente il precedente giudiziario asseritamente ostativo dimostra, invece, che il giudice della messa alla prova ha valutato che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati» ex articolo 464-quater, comma 3, c.p.p., e, nel contempo, è illogico, in quanto l’affermazione dei giudici di appello fa discendere una conseguenza negativa, il mancato riconoscimento del beneficio, da un elemento – l’essere stato ammesso l’imputato in relazione al precedente giudiziario all’istituto della messa alla prova – che denota invece l’assenza di una personalità negativa ed, anzi, contiene in sé una valutazione prognostica favorevole in ordine alla futura astensione del reo dalla commissione di ulteriori reati.